Assenteismo e danno erariale: prova necessaria per il danno da disservizio (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 32 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il giudicato penale di condanna pronunciato a seguito di dibattimento, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., fa stato quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Il danno da disservizio, avendo natura diffusa, può essere quantificato equitativamente solo se il suo an è provato: la carenza di organico, la durata dell’assenza e la sua collocazione in periodo critico valgono come indicatori per la quantificazione, non come prova del pregiudizio. Il danno all’immagine derivante da reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma o del valore patrimoniale dell’utilità illecitamente percepita, ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte ha citato un agente scelto della Polizia Penitenziaria, in servizio presso una casa di reclusione del territorio, chiedendone la condanna al pagamento di euro 13.148,60 in favore del Ministero della Giustizia. Le condotte contestate consistono in assenteismo: nel periodo compreso tra maggio e settembre del 2015 il convenuto avrebbe simulato un inesistente stato di malattia, ingannando i medici convenzionati con il SSN e ottenendo con l’inganno un congedo straordinario retribuito.
Su tali fatti era intervenuta condanna penale definitiva, divenuta irrevocabile per inammissibilità del ricorso in Cassazione. La Procura ha richiamato l’art. 651 cod. proc. pen. e, ritenuta la natura dolosa della responsabilità, ha articolato il danno in tre voci: danno patrimoniale per le retribuzioni e gli oneri riflessi, danno da disservizio e danno all’immagine. Il convenuto, regolarmente citato, non è comparso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato preliminarmente la contumacia del convenuto, accertata la ritualità della notifica dell’atto di citazione per compiuta giacenza. Nel merito ha ribadito che, per effetto dell’art. 651 cod. proc. pen., i fatti accertati nei giudizi penali sono pacifici: la condotta fraudolenta, diretta a falsificare le condizioni di salute e a ottenere indebiti giorni di congedo straordinario retribuito, non è più discutibile. Sul piano soggettivo la Corte ha escluso ogni dubbio sul carattere doloso della condotta, preordinata al vantaggio indebito con piena consapevolezza anche del danno derivante.
Quanto al danno patrimoniale, l’importo di euro 2.716,20, accertato nella sentenza penale di condanna, è coperto dal giudicato e costituisce danno certo e immediato per l’Amministrazione, che ha erogato una retribuzione non spettante senza ricevere la corrispettiva prestazione lavorativa.
Diversa è la sorte del danno da disservizio. La Corte ne ha richiamato la definizione elaborata in sede d’appello: si tratta di un pregiudizio all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività amministrativa, che travalica la mera violazione degli obblighi di servizio e si sostanzia in una dispersione di energie umane e mezzi strumentali. Avendo carattere diffuso, la sua quantificazione non può che essere equitativa, ma deve comunque essere provata in punto di fatto. Gli elementi indicati dalla Procura — carenza di organico, durata dell’assenza, collocazione estiva — potrebbero rendere non arbitraria la quantificazione, ma non integrano la prova dell’an del danno. La Procura non ha svolto alcuna attività istruttoria sul punto e non è emerso che l’Amministrazione non sia riuscita a sopperire alle assenze o che siano stati necessari interventi organizzativi. La domanda è stata quindi respinta, ricordato che la responsabilità erariale non ha carattere sanzionatorio al di fuori dei casi tassativamente previsti.
È stata invece accolta la domanda sul danno all’immagine. La Corte ha richiamato l’art. 17, comma 30-ter, decreto-legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che consente l’azione per il danno all’immagine nei soli casi e modi previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2001. Nel caso di specie il comportamento contestato costituisce reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato e ha determinato un rilevante clamor fori, con lesione dell’immagine su un duplice piano, interno ed esterno. Quanto alla quantificazione, la Corte ha applicato l’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, che presume il danno all’immagine, salva prova contraria, pari al doppio delle utilità illecitamente percepite, liquidandolo in euro 5.432,40. Il convenuto è stato così condannato al pagamento complessivo di euro 8.148,60, oltre interessi e rivalutazione, e delle spese di giudizio in favore dell’Erario.
Nota della Redazione
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