Contributo di solidarietà della Cassa commercialisti illegittimo senza base legale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17836 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà imposto da una Cassa previdenziale privatizzata sui trattamenti pensionistici dei propri iscritti è legittimo solo se trova univoco fondamento nella legge, alla stregua dell’art. 23 Cost., trattandosi di prestazione patrimoniale imposta. Il potere degli enti previdenziali di adottare gli atti necessari a raggiungere l’equilibrio finanziario di lungo termine, ai sensi dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, non costituisce base legale del prelievo, perché il contributo straordinario di solidarietà ha carattere provvisorio e limitato nel tempo. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013 conferma che la condizione di legittimità degli atti degli enti è la finalizzazione all’equilibrio di lungo periodo. Il credito restitutorio del pensionato è soggetto a prescrizione decennale, non quinquennale, mancando i requisiti di liquidità ed esigibilità del credito fino alla sua messa a disposizione.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del prelievo operato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico corrisposto a un iscritto, condannando l’ente a restituire le somme trattenute.
Avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura. Il pensionato ha resistito con controricorso. Dopo la proposta di definizione accelerata del giudizio, la ricorrente ha chiesto la decisione e la Corte ha fissato l’adunanza camerale; entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi denunciano la violazione del d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, dell’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006 e dell’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013, contestando il ritenuto carattere illegittimo del contributo. La Corte li ritiene infondati, richiamando la propria giurisprudenza consolidata.
Il punto centrale è che il potere di imporre il prelievo deve trovare fondamento nella legge, secondo l’art. 23 Cost., come affermato dalla Corte costituzionale n. 173/2016. Il contributo è riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali imposte e spetta al legislatore fissarne gli elementi essenziali: non rientra tra i provvedimenti che le Casse possono adottare per espressa previsione di legge.
Il Collegio esclude che dalla scelta del legislatore di temperare il sistema del pro-rata possa evincersi un fondamento del potere della Cassa di imporre un contributo che interferisce con aspetti diversi. Nemmeno il potere di adottare gli atti necessari a raggiungere l’equilibrio finanziario di lungo termine induce a diverse conclusioni, perché tale finalità non è connotato del contributo straordinario di solidarietà, provvisorio e limitato nel tempo.
La Corte valorizza l’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011: è il legislatore che ha delimitato i presupposti applicativi del contributo e ne ha stabilito la misura in via imperativa, fornendo una precisa base legale al prelievo. La decretazione d’urgenza ha attribuito rilievo primario alle misure strutturali di riequilibrio, differenziandole dal contingente contributo imposto dalla Cassa con le delibere contestate.
Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce l’applicabilità della prescrizione decennale. In coerenza con le Sezioni Unite n. 17742/2015, la prescrizione quinquennale invocata dalla Cassa richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. Requisiti non integrati quando il pensionato ha potuto riscuotere solo i ratei nella misura decurtata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con condanna della ricorrente alle spese, all’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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