La giurisdizione in materia di ricostituzione di carriera del pubblico dipendente resta al giudice ordinario anche se rileva sul trattamento pensionistico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5791 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione in materia di trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti spetta alla Corte dei conti quando la domanda riguarda direttamente il diritto, la misura o la decorrenza della pensione, potendo tale giudice delibare gli atti amministrativi intervenuti nel rapporto di impiego al fine di valutarne la rilevanza sul trattamento di quiescenza. La giurisdizione appartiene invece al giudice ordinario, quale giudice del rapporto di lavoro, allorché si debba accertare, anche solo in via incidentale, l’illegittimità di atti amministrativi attinenti al rapporto di pubblico impiego. Tale principio opera anche quando la domanda di ricostituzione della carriera, proposta per fini giuridici, economici e previdenziali, produca effetti mediati sul trattamento pensionistico: la pretesa previdenziale, in tal caso, non costituisce il petitum immediato, ma consegue all’accertamento sul rapporto di lavoro.
Il Fatto
Una docente di scuola secondaria aveva chiesto al giudice del lavoro il riconoscimento, ai fini pensionistici, del periodo di servizio prestato prima dell’immissione in ruolo (c.d. pre-ruolo), periodo che l’Amministrazione scolastica aveva escluso dal computo. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d’appello, riformando parzialmente la pronuncia, aveva riliquidato il trattamento pensionistico riconoscendo il periodo contestato, respingendo altresì l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’istituto previdenziale.
Avverso tale sentenza l’istituto previdenziale ricorreva per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934 e sostenendo che la giurisdizione spettasse alla Corte dei conti, trattandosi di domanda concernente il trattamento pensionistico. La docente resisteva con controricorso, mentre l’Amministrazione restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Il Collegio ha richiamato il consolidato principio delle Sezioni Unite n. 18076 del 2009, seguito da Cass. S.U. n. 8317 del 2010, secondo cui la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica non sussiste quando sia necessario accertare, anche solo in via incidentale, l’illegittimità di atti amministrativi inerenti al rapporto di pubblico impiego. La Corte dei conti, ha precisato, conserva giurisdizione solo sul diritto, la misura e la decorrenza delle pensioni dei dipendenti pubblici, potendo delibare gli atti amministrativi al fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza.
La Suprema Corte ha poi richiamato un più recente arresto, Cass. n. 20134/2024, reso in un caso similare, nel quale era stata domandata la ricostituzione della carriera del dipendente pubblico a fini giuridici, economici e previdenziali, con conseguenze rilevanti anche sul piano previdenziale. In quella pronuncia è stato affermato che la giurisdizione spetta al giudice ordinario ove la pretesa previdenziale emerga quale effetto mediato degli obblighi attinenti al rapporto di lavoro.
Tale principio è stato ritenuto applicabile alla fattispecie in esame. La Corte ha osservato che la domanda proposta in primo grado aveva ad oggetto la ricostituzione della carriera sotto ogni profilo, giuridico ed economico, considerando il computo del servizio pre-ruolo. Il diverso trattamento previdenziale non costituiva, pertanto, il petitum immediato della domanda, ma rappresentava una conseguenza mediata dell’accertamento sulla rilevanza del pre-ruolo nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.
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Nota della Redazione
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