Controlli interni inadeguati e assenza del controllo strategico negli enti in dissesto (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 8 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni degli enti locali è presidio imprescindibile di sana gestione, integrità e trasparenza delle risorse pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. La natura collaborativa del controllo sulla gestione non esonera l’ente dall’attivare concretamente il controllo di gestione, il controllo strategico e il controllo sulla qualità dei servizi, la cui inerzia è accertabile dalla Sezione regionale. Le difficoltà di organico e la grave crisi finanziaria dell’ente non giustificano in modo continuativo le inefficienze del sistema, ove non siano assistite da concreti sforzi di superamento. La previsione regolamentare del controllo non è sufficiente a considerarlo svolto. In caso di accertata inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie, resta ferma la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria ex art. 148, co. 4, del d.lgs. n. 267/2000.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Calabria ha esaminato il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni trasmesso da un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti per gli esercizi 2022 e 2023. L’ente versa in dissesto dichiarato nel 2017 e non ancora concluso, ed è stato sottoposto a misure straordinarie di risanamento ai sensi dell’art. 268, comma 2, del Tuel.
Il magistrato istruttore ha richiesto documentazione e chiarimenti a completamento del referto. L’ente ha risposto in più punti di non aver reperito atti idonei a chiarire le lacune evidenziate. La Sezione ha quindi accertato l’inadeguatezza di alcune forme di controllo e ha invitato il comune ad adottare le necessarie iniziative correttive.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, che assegna alle Sezioni regionali la verifica annuale del funzionamento dei controlli interni, e dall’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003, che ne ribadisce la natura collaborativa. Il sistema dei controlli interni va inteso come elemento di valutazione dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
La Sezione ricorda che i controlli interni operano come contrappeso dell’autonomia territoriale e come strumento conoscitivo per gli organi di vertice, chiamati ad adottare le opportune misure correttive. Il mancato esercizio della funzione espone l’ente a frodi, abusi, sprechi e cattiva amministrazione, e compromette l’attendibilità della rendicontazione economica e finanziaria. Il rafforzamento dei controlli diviene poi essenziale nella gestione dei fondi del PNRR.
Passando alle singole tipologie, il Collegio ha rilevato che non è stato trasmesso il referto del controllo di gestione e che di tale controllo non vi è traccia, nonostante il regolamento lo disciplini dettagliatamente. Il controllo strategico risulta non attivato, con mancata adozione di documenti fondamentali quali il PEG, il PIAO e l’aggiornamento del piano anticorruzione. Il controllo sulla qualità dei servizi è risultato inoperativo. Quanto agli equilibri finanziari, il Collegio ha osservato che la previsione regolamentare non è sufficiente a considerare svolta l’attività.
La Sezione ha ritenuto che le carenze organizzative e la grave crisi finanziaria, pur documentate, non possano essere continuativamente evocate per giustificare le inefficienze. Il tempo trascorso non ha apportato miglioramenti significativi sotto il profilo dei controlli interni. Nel dispositivo, il Collegio ha accertato l’inadeguatezza del controllo di gestione e del controllo sul PNRR, e l’assenza del controllo strategico e di qualità, invitando l’ente a intraprendere le iniziative necessarie al superamento delle criticità e riservandosi la verifica nel successivo ciclo di controlli.
Nota della Redazione
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