Procedure d’infrazione UE e azione di rivalsa per sanzioni pecuniarie (Corte dei Conti Sez. contr. affari europei n. 3 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulle procedure d’infrazione con sanzioni pecuniarie a carico dello Stato non si esaurisce nella quantificazione dell’esborso erariale, ma investe l’effettività dell’azione di rivalsa prevista dall’art. 43 della l. n. 234/2012. L’esigenza di accertare previamente la responsabilità dei diversi livelli di governo, secondo il principio di imputabilità, non può tradursi in uno stallo sine die della procedura, che svuoterebbe di contenuto la norma. Alla Corte spetta rilevare che il non poter disporre delle risorse dirottate per ottemperare alla sanzione incide sulle dinamiche gestionali, tanto più quanto maggiore è l’esborso rispetto alle risorse movimentate. Ne deriva la raccomandazione di ridefinire, secondo semplificazione ed efficacia, l’azione di rivalsa e di avviare iniziative sollecitatorie già nelle fasi iniziali della procedura.

Il Fatto

La Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali ha svolto nel 2024 un’indagine sulle procedure d’infrazione pendenti ai sensi dell’art. 260 Tfue, cioè avviate per mancata esecuzione di una precedente sentenza della Corte di giustizia resa ex art. 258 Tfue. Oggetto dell’analisi sono il sistema sanzionatorio, le risorse nazionali impiegate, le misure adottate per l’estinzione delle procedure e l’esercizio dell’azione di rivalsa verso gli enti responsabili di violazioni del diritto dell’Unione.

Alla data del 3 ottobre 2024 le procedure d’infrazione a carico dell’Italia sono 64, di cui 47 per violazione del diritto UE e 17 per mancato recepimento di direttive. Quelle pendenti ex art. 260 Tfue sono 9 e, di queste, 4 comportano il pagamento di sanzioni. Dall’anno 2011 lo Stato ha versato sanzioni per un totale di 1 miliardo e 167 milioni, oltre il 70% per infrazioni in materia ambientale. Il dato è quantificato per cassa e dovrà essere incrementato degli importi non ancora quantificati per ritardi della Commissione nella valutazione della documentazione trasmessa dalle autorità italiane.

La Motivazione della Corte

La relazione ricostruisce la disciplina delle sanzioni applicate dalla Commissione, che si compongono di una somma forfettaria e di una penalità di mora, calcolate su durata, gravità e fattore dissuasivo. La Sezione dà atto della giurisprudenza della Corte di giustizia che ammette l’applicazione cumulativa delle due misure, richiamando le sentenze 12 luglio 2005, C-304/02, 23 novembre 2003, C-278/01 e 4 luglio 2000, C-387/97. Passa poi all’esame delle singole procedure, distinguendo quelle soggette a pagamento da quelle già in fase di chiusura o archiviate.

Quanto alla P.I. 2004/2034, la sanzione complessivamente pagata ammonta a 210.554.096,22 euro e la stima per la chiusura è di circa 300 milioni, non calcolabile per 3 agglomerati privi di data di conformità. Per la P.I. 2003/2077 la penalità pagata è di 270.085.589,04 euro. Per la P.I. 2007/2195 sono state pagate sanzioni per 325.760.000 euro. Per la P.I. 2007/2229 lo Stato ha versato 88.379.755,30 euro. Le procedure P.I. 2012/2202 e P.I. 2014/2140 risultano archiviate.

Il nucleo argomentativo investe l’azione di rivalsa. La Corte rileva che essa non è mai stata concretamente esercitata nei confronti delle regioni o degli altri enti pubblici. Nella vicenda relativa alla correzione finanziaria derivante dall’indagine RD3/2013/001/IT, fra l’invio dello schema di d.p.c.m. da parte del Ministero dell’economia il 26 luglio 2019 e la risposta del Dipartimento per il coordinamento amministrativo del 17 marzo 2023 sono trascorsi quasi quattro anni di inattività, e pende da quasi due anni una richiesta di parere all’Avvocatura generale dello Stato. Per la P.I. 2007/2195 l’azione non è stata esercitata in mancanza di intesa con la Regione, in ragione delle gestioni commissariali succedutesi fra il 1994 e il 2009.

La Sezione non contesta l’esigenza di individuare le responsabilità dei diversi livelli di governo, richiamando il principio affermato dalla Corte costituzionale n. 219/2016. Osserva però che tale fase non può determinare uno stallo sine die della procedura, svuotando di contenuto l’art. 43 della l. n. 234/2012. Per lo Stato il non poter disporre delle risorse dirottate per ottemperare alla sanzione è fatto rilevante, che incide sulle dinamiche gestionali in modo tanto più significativo quanto maggiore è l’esborso e il suo peso rispetto alle risorse movimentate.

Di qui le raccomandazioni: stretto monitoraggio delle attività in corso, contenimento dell’esborso, conclusione dell’azione di rivalsa con imputazione equilibrata, o in alternativa ridefinizione della norma. In termini generali la Corte chiede di ridefinire l’azione di rivalsa secondo i criteri di semplificazione ed efficacia e di avviare, sin dalle fasi iniziali della procedura, iniziative sollecitatorie e di costituzione in mora dei soggetti responsabili delle violazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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