Controllo Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione Museo della scienza (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 1 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il carattere non transitorio dell’art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 258 del 1999 impone che i rapporti di lavoro del personale della Fondazione restino disciplinati dalla contrattazione collettiva di diritto privato, con conseguente illegittimità del recesso unilaterale dalle norme del c.c.n.l. Federculture. La natura privatistica della Fondazione non esonera dall’osservanza dei principi di buon andamento e di rotazione degli incarichi nella scelta del vertice amministrativo, che deve avvenire mediante procedura concorsuale trasparente. Il finanziamento pubblico connesso a motivi di interesse generale e i controlli delle Amministrazioni vigilanti integrano elementi sufficienti per riconoscere la natura di organismo di diritto pubblico con applicazione del codice dei contratti.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, riferisce al Parlamento il risultato del controllo sulla gestione finanziaria della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci per l’esercizio 2023.

La vicenda muove dalle contestazioni già emerse nel referto sull’esercizio 2022, cui la Fondazione ha replicato con una nota del 31 luglio 2024. Due i nodi centrali: la decisione dell’ente di disapplicare ai dipendenti il c.c.n.l. Federculture, sostituendolo con un regolamento interno, e il rinnovo del contratto del Direttore generale avvenuto senza selezione pubblica.

La Motivazione della Corte

Sul personale, la Sezione non condivide la tesi dell’ente secondo cui l’art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 258 del 1999 avrebbe valore transitorio, operante solo al momento della trasformazione dell’ente pubblico in fondazione. La norma ha invece disciplinato anche i rapporti di lavoro successivi, regolati dal contratto collettivo all’epoca in vigore e da quello immediatamente successivo. Da qui l’invito a ripristinare la disciplina contrattuale, per evitare le misure conseguenti al mutato regime.

La Corte ribadisce che la volontà del legislatore è di applicare il c.c.n.l. Federculture sia al momento della trasformazione sia successivamente, confermando la possibilità di tale applicazione in presenza di personale iscritto al sindacato. Il semplice dato di appartenenza a una categoria professionale non rende invece obbligatoria l’estensione erga omnes.

Quanto alla qualificazione come organismo di diritto pubblico, contestata dall’ente, la Sezione ritiene sufficienti il finanziamento pubblico connesso a motivi di interesse generale, i controlli delle Amministrazioni vigilanti sulla rendicontazione finale e in corso di esercizio e sui piani triennali delle attività. Ne deriva la soggezione al codice dei contratti.

Sul rinnovo del Direttore generale, deliberato senza alcuna selezione e sulla base di un unico curriculum, la Corte osserva che una sana gestione non può prescindere da una procedura concorsuale trasparente, con indicazione di titoli ed esperienze qualificate. Il principio di rotazione degli incarichi, a qualunque livello, è espressione di un’amministrazione che persegue il buon andamento. Non vale la giustificazione dell’affidamento diretto fondata sulla natura privata dell’ente, poiché le finalità di carattere generale possono essere affidate a soggetti privati senza rinuncia al sindacato di merito.

Sul piano della gestione, il bilancio 2023 chiude con un utile di esercizio di 417.451 euro, in aumento del 118,1 per cento, e un patrimonio netto cresciuto del 12,6 per cento. Il quadro contributivo resta sostanzialmente stabile, con flessione dei contributi del Mic e crescita delle erogazioni liberali private.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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