Convalida del trattenimento e sindacato sulla manifesta illegittimità dell’espulsione (Cass. civ. Sez. I n. 8105 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida del trattenimento del cittadino straniero, il sindacato giurisdizionale non si esaurisce nella verifica delle condizioni giustificative della misura indicate negli artt. 13, comma 4-bis, e 14, primo comma, d.lgs. n. 286/1998, ma si estende all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo e alla verifica della sua manifesta illegittimità, quale indefettibile presupposto della privazione della libertà personale. Poiché il provvedimento espulsivo ha contenuto vincolato, l’indagine riguarda la sussistenza della specifica ipotesi contestata all’espellendo. Il giudice, in via incidentale e ai fini della decisione di sua competenza, deve rilevare tale illegittimità, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero, annullando la misura a valle.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino del 22 settembre 2022, che aveva convalidato il suo trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino “Brunelleschi”, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142/2015. L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente censura il rifiuto del giudice di merito di esaminare la manifesta illegittimità dei provvedimenti presupposti al trattenimento, ovvero i decreti di respingimento e di trattenimento connessi tra loro ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondata la censura. Richiama l’indirizzo consolidato secondo cui il controllo sulla convalida non può limitarsi alle condizioni giustificative della misura, ma deve estendersi alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, presupposto indefettibile della privazione della libertà personale.

Poiché le ipotesi di violazione che legittimano l’espulsione sono rigorosamente descritte dalla normativa vigente e il provvedimento espulsivo si configura come atto a contenuto vincolato, l’indagine deve accertare la sussistenza della specifica ipotesi contestata. Nel caso concreto, tale ipotesi era palesemente insussistente.

Con riferimento a un caso identico, la Corte osserva che non ricorre la fattispecie dell’ingresso clandestino quando lo straniero sia stato sottoposto a controllo, identificato e fotosegnalato dalle Forze dell’Ordine. Lo straniero non si è sottratto ai controlli di frontiera, essendo stato il controllo effettuato, pur occasionalmente collegato all’operazione di soccorso marittimo.

La Corte richiama inoltre l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 5 par. 1 CEDU, che consente la detenzione a fini di espulsione solo a condizione che la procedura sia regolare. Il giudice deve quindi rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, anche nella forma dell’inespellibilità.

Con specifico riferimento al trattenimento ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, la Corte ribadisce che il Tribunale, nel valutare il carattere strumentale e dilatorio della domanda di asilo, doveva esaminare e rilevare la manifesta illegittimità del provvedimento di respingimento differito. Il decreto presupposto risulta manifestamente illegittimo, essendo lo straniero stato identificato e fotosegnalato e introdotto provvisoriamente nello Stato dai soccorritori ai fini del primo soccorso. Il ricorso è accolto, il decreto impugnato cassato con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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