Motivazione apparente della CTR e prova dell’amministratore occulto (Cass. civ. Sez. V n. 15113 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza è apparente, e la decisione è nulla, quando, pur graficamente esistente, non rende ragione del percorso logico seguito dal giudice e impone di ricostruirne l’iter attraverso ipotesi o congetture. Nel processo tributario, ove l’ufficio abbia dedotto specifici elementi probatori — evidenze di conti correnti e dichiarazioni di terzi — a sostegno della qualità di amministratore occulto del contribuente, l’acritica adesione alla decisione di primo grado e il generico richiamo all’assenza di prova integrano il vizio di motivazione. La cognizione del giudice di legittimità resta circoscritta al sindacato sulla ricostruibilità dell’iter logico, non al merito della pretesa impositiva.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, respingendo l’appello, ha confermato l’annullamento di un avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente per l’anno d’imposta 2006.

L’accertamento contestava al contribuente di aver svolto le mansioni di amministratore occulto di un gruppo societario, composto da una società operativa e da una serie di società “cartiere”: le seconde, costituite al solo scopo di abbattere il reddito della prima, avrebbero operato come fittizie intermediarie nell’acquisto e nella vendita di beni, gonfiando i costi o riducendo il margine di reddito, secondo un disegno fraudolento complessivo. La questione approda in cassazione con ricorso dell’ufficio, resistito dal contribuente con controricorso e memorie.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il controricorrente ha eccepito la nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione, perché il file notificato a mezzo pec non era firmato digitalmente. La Corte ha respinto l’eccezione: la necessità della sottoscrizione del ricorso nativo digitale, depositato in modalità analogica, è soddisfatta dall’attestazione di conformità sottoscritta dall’avvocato dello Stato, la cui qualità non è contestata.

L’asseverazione, pur attestando in asserito contrasto con la realtà fenomenica che l’originale informatico sia sottoscritto con firma digitale, risulta chiaramente riferita al ricorso per cui è causa e agli allegati messaggi di p.e.c. relativi alla notificazione. Essa esprime la paternità certa dell’atto, operando in termini assimilabili alla certificazione dell’autografia della sottoscrizione della procura alle liti. La questione sollevata con riguardo al secondo ricorso notificato è, prima ancora che tardiva, irrilevante: correttamente notificato il primo ricorso, la proposizione del secondo è affetta da inammissibilità per difetto di interesse.

Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il motivo di nullità della sentenza per motivazione assente. La CTR si era limitata a richiamare la documentazione già prodotta, a definire la decisione di primo grado coerente e circostanziata e a prendere atto della ripetitività degli assunti dell’Agenzia, non sorretti da prove.

Tale motivazione, secondo la Corte, è solo apparente: l’ufficio aveva portato numerosi elementi — evidenze di conti correnti e dichiarazioni di terzi — cui la stessa difesa del contribuente faceva riferimento, pur ritenendoli non decisivi. La decisione si riduce quindi a un’acritica adesione alla pronuncia di primo grado e a generici riferimenti all’assenza di prova, risultando affidata a mere congetture e rendendo non ricostruibile l’iter logico del giudice.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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