Ricorso per cassazione avverso rigetto di istanza ex art. 299 cod. proc. (Cass. pen. Sez. IV n. 13166 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazioni cautelari personali non è ammesso il ricorso per cassazione, omisso medio, avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede respinge la richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare ex art. 299 cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento impugnabile con l’appello cautelare previsto dall’art. 310 cod. proc. pen. L’art. 311 cod. proc. pen. consente di adire la Corte di legittimità, per violazione di legge, soltanto contro le ordinanze genetiche che dispongono una misura coercitiva, costituendo il ricorso diretto un mezzo alternativo al riesame de libertate e non all’appello. Il ricorso proposto in violazione di tale regola va convertito in appello ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice competente.
Il Fatto
Il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l’istanza ex art. 299 cod. proc. pen., con cui era stata chiesta la revoca della custodia cautelare in carcere e, in subordine, l’applicazione di una misura gradata.
Il giudice aveva respinto l’istanza ritenendola mera riproposizione di una precedente richiesta già rigettata, con unico elemento di novità costituito dall’intervenuta condanna dell’imputato a pena inferiore a tre anni di reclusione. Secondo il GIP la pena irrogata non consentirebbe alcuna gradazione della cautela, trattandosi di reato ostativo ai benefici, e i collegamenti con l’organizzazione criminale di riferimento dovrebbero reputarsi ancora sussistenti. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto un problema di ammissibilità del ricorso, che precede e assorbe ogni valutazione sul merito dei motivi dedotti. In materia di impugnazioni cautelari personali non è consentito adire direttamente la Corte di cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice rigetta la richiesta di revoca o modifica della misura ex art. 299 cod. proc. pen.
Tale provvedimento è impugnabile con l’appello cautelare disciplinato dall’art. 310 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione proposto omisso medio è dunque inammissibile, perché salta il grado di impugnazione previsto dall’ordinamento.
La Corte chiarisce la portata dell’art. 311 cod. proc. pen., che disciplina i casi di ricorso per saltum. Tale norma consente di adire la Corte di legittimità esclusivamente per violazione di legge e soltanto contro le ordinanze genetiche che dispongono una misura coercitiva. Il ricorso diretto costituisce quindi un mezzo di impugnazione alternativo al riesame de libertate e non all’appello.
Il Collegio richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità, rappresentato da Sez. II n. 24349 del 24.05.2022, Sez. III n. 20565 del 29.01.2015 e Sez. V n. 35735 del 31.03.2015, che confermano l’inammissibilità del ricorso diretto avverso i provvedimenti che non siano genetici della misura.
Ne consegue la conversione del ricorso in appello cautelare ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, giudice competente. La Corte dispone inoltre la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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