Coperture finanziarie e quantificazione degli oneri nelle leggi regionali pugliesi del 2023 (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 99 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012, convertono in legge gli esiti del controllo referente sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte, ai sensi dell’art. 81, terzo comma, Cost., con copertura valutata ex ante, credibile, sufficientemente sicura e non arbitraria. Le regioni sono tenute ad applicare le metodologie di cui agli artt. 17 e 19 della legge n. 196/2009 e la disciplina dell’art. 38 del d.lgs. n. 118/2011, che impone di quantificare l’onere annuale e di indicare l’onere a regime per le spese continuative. Non è ammessa la copertura ex post, né il ricorso a residui passivi, a entrate aleatorie o a mere disponibilità di cassa. La clausola di invarianza finanziaria non può risolversi in clausola di stile e richiede adeguata dimostrazione economica e contabile.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha approvato la relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri adottate nelle leggi regionali approvate nell’anno 2023. Nel corso dell’esercizio il Consiglio regionale ha approvato 38 leggi regionali, delle quali 22 recano la clausola di invarianza finanziaria; sedici provvedimenti con effetti finanziari sul bilancio sono stati sottoposti a esame, con esclusione delle tre leggi che compongono la manovra di bilancio.
L’istruttoria si è svolta attraverso richieste della Sezione e note di risposta della Regione Puglia, acquisite ai protocolli richiamati in premessa. La relazione esamina le singole leggi di spesa, i debiti fuori bilancio riconosciuti con legge e le questioni di legittimità costituzionale sollevate nel periodo considerato.
La Motivazione della Corte
Il controllo intestato alla Corte è di tipo referente: fornisce all’assemblea consiliare elementi conoscitivi sulle criticità in materia di coperture, nella prospettiva di processi di autocorrezione nell’esercizio delle funzioni legislative e amministrative. Il parametro è dato dall’art. 17 della legge n. 196/2009, regola specificativa del principio di equilibrio del bilancio, direttamente applicabile alle regioni in forza dell’art. 19, comma 2.
La Sezione ricostruisce le diverse tipologie di oneri e di copertura, distinguendo i mezzi interni e esterni, e ribadisce che tutte le tecniche esigono un’analitica quantificazione degli oneri. Un ruolo centrale è riconosciuto alla relazione tecnica, la cui carenza o non conformità al testo definitivamente approvato è oggetto di rilievo in numerosi casi esaminati, con particolare riferimento alle leggi regionali n. 3, n. 7, n. 10, n. 11, n. 17, n. 21, n. 28, n. 31, n. 32 e n. 34 del 2023.
Quanto alla copertura, la Sezione censura l’imputazione a residui passivi e il riferimento a risorse statali di origine pandemica, non più fruibili o destinate ad altre finalità, nonché il ricorso a economie di bilancio in assenza di effettiva riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ma anche nel caso di oneri continuativi e ricorrenti la mancata indicazione dell’onere a regime è ritenuta non conforme. Sull’invarianza finanziaria, la Sezione ribadisce la necessità di una dimostrazione verificabile, non sostituibile dal solo parere di compatibilità della sezione bilancio.
La Sezione esamina poi l’onere a regime in relazione ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul divieto di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti ai LEA. Con riferimento alle leggi di spesa analizzate, gli esiti vanno dall’accertata non conformità al principio di copertura di cui all’art. 81 Cost. all’assenza di rilievi, rinviando in più casi ogni approfondimento al giudizio di parificazione del rendiconto generale 2023.
Nota della Redazione
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