Correzione dell’omessa distrazione delle spese nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 1575 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. è applicabile anche davanti alla Corte di cassazione, come conferma il testo dell’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ., nel testo riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149. L’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario integra un errore emendabile con il ricorso per correzione, ove la relativa richiesta risulti proposta nel corso del giudizio definito. In tal caso la Corte accoglie il ricorso e dispone l’aggiunta nel dispositivo della pronuncia da correggere della locuzione concernente la distrazione.

Il Fatto

Con precedente ordinanza n. 23832/2023 la Corte aveva rigettato il ricorso proposto da una società immobiliare avverso una sentenza della Corte di Appello di Venezia, condannando la stessa alla refusione delle spese di legittimità, liquidate in compensi, spese forfetarie ed esborsi, oltre accessori di legge.

Il difensore che aveva rappresentato la società vincitrice nel giudizio di legittimità ha proposto ricorso per correzione dell’errore materiale, deducendo che nel provvedimento era mancata la pronuncia sulla distrazione delle spese processuali in suo favore, quale antistatario. La questione giunge così davanti alla Corte per l’emenda del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica della richiesta di distrazione. Il difensore, nel controricorso in cassazione, aveva specificato la domanda di vittoria di spese e competenze del grado e la loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. La richiesta risultava dunque proposta nel corso del giudizio poi definito.

Su questa base la Corte ritiene che debba essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., attivabile dalla parte interessata per ottenere che il provvedimento sia corretto da errori materiali o di calcolo, come previsto dall’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ..

Il Collegio esclude ogni dubbio sull’applicabilità di tale procedimento anche davanti alla Corte di cassazione. La conferma è offerta dal testo dell’art. 391 cod. proc. civ. riformato dall’art. 3, comma 28, del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la cd. riforma “Cartabia”, novella con effetto dal 1.1.2023 e applicabile al processo in esame in quanto notificato dopo tale data.

Poiché manca la statuizione sulla distrazione, e tale pronuncia era stata domandata in calce al controricorso nel definito giudizio di legittimità, il ricorso per correzione va accolto. La Corte dispone pertanto che nel dispositivo dell’ordinanza n. 23832/2023, dopo le parole “ed agli accessori di legge”, sia da intendersi aggiunta la locuzione relativa alla distrazione in favore del difensore, mandando alla cancelleria per la prescritta annotazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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