Correzione dell’ordinanza: il rinvio errato al giudice di pace si emenda (Cass. civ. Sez. I n. 22562 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale è emendabile, ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., anche quando investe l’indicazione del giudice di rinvio contenuta nel dispositivo e nella parte finale della motivazione. Quando il giudice designato nel dispositivo non coincide con quello che ha emesso la pronuncia impugnata, correttamente indicato nell’intestazione e nello svolgimento del processo, la discrasia è frutto di errore materiale e va corretta. Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.
Il Fatto
La Corte, con precedente ordinanza, aveva accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento del giudice di pace che aveva respinto l’opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Il provvedimento impugnato era stato cassato con rinvio a un giudice di pace diverso da quello che aveva emesso la decisione.
Il difensore del ricorrente ha quindi formulato istanza di correzione d’ufficio, ex art. 391-bis cod. proc. civ., deducendo che nel dispositivo era stato indicato un giudice di pace differente da quello originariamente adito.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’ammissibilità della correzione quando l’errore investe l’individuazione del giudice di rinvio. La Corte rileva che l’indicazione contenuta nel dispositivo e nella parte finale della motivazione contrasta con quanto correttamente riportato nell’intestazione e nello svolgimento del processo, dove risultava il giudice di pace che aveva emesso la pronuncia impugnata.
Tale discrasia costituisce errore materiale: non si tratta di una diversa individuazione del giudice operata in sede di rinvio, ma di una mera divergenza testuale rispetto a un elemento già acquisito agli atti. L’art. 287 cod. proc. civ. consente l’emenda quando la decisione è affetta da errori od omissioni che non ne investono la sostanza.
Il rimedio è esperibile anche dopo il deposito e, per espressa previsione, la correzione può essere disposta con la stessa procedura di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ.. La Corte accerta quindi che dove è scritto “Giudice di Pace di Monza” deve leggersi “Giudice di Pace di Roma”.
Sul piano delle spese processuali, la Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese, non configurandosi una vera e propria controversia tra le parti.
L’ordinanza impugnata viene pertanto corretta nella parte finale della motivazione e nel dispositivo, con sostituzione dell’indicazione errata.
Nota della Redazione
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