Estinzione del credito IMU mediante datio in solutum e limiti all’indisponibilità tributaria (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 266 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il credito tributario di un ente locale può essere estinto mediante datio in solutum, cioè prestazione in luogo dell’adempimento ex art. 1197 cod. civ., quando sia accertata l’inesigibilità del credito e sia dimostrata la ricorrenza di un preminente interesse pubblico. La fattispecie non integra una compensazione ex art. 1243 cod. civ., mancando l’omogeneità dei crediti e la loro facile e pronta liquidazione. Il principio di indisponibilità del credito tributario ex art. 49 r.d. n. 827/1924 non è assoluto: esso si attenua in funzione satisfattiva e deflattiva, se l’ente opera iure privatorum nel rispetto dei canoni di razionalità, convenienza e correttezza gestionale. La scelta richiede una perizia giurata di stima del bene e la previa destinazione di pubblica utilità, in coerenza con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione e con la tutela degli equilibri di bilancio.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune abruzzese ha chiesto un parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003, in merito alla possibilità di acquisire la proprietà di una porzione di terreno da destinare a finalità di pubblico interesse, estinguendo il credito tributario per IMU vantato dall’ente per gli anni dal 2019 al 2024 nei confronti di un contribuente proprietario del medesimo terreno. L’importo del credito, secondo la stima dell’Ufficio tecnico comunale, risulta coincidente con il valore del bene. In via subordinata il Sindaco ha formulato due ulteriori quesiti, relativi all’obbligatorietà della previsione dell’istituto nel regolamento comunale delle entrate tributarie e alla possibilità di procedere con l’emissione del mandato di pagamento e del corrispondente ordinativo di incasso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione verifica i requisiti di ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo il quesito è ammissibile, provenendo dal Sindaco dell’ente per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. Sotto il profilo oggettivo la richiesta deve attenere alla materia della contabilità pubblica e presentare carattere generale e astratto, secondo l’orientamento consolidato della Sezione delle Autonomie.
Nel merito, la Corte rileva che la fattispecie prospettata non è riconducibile alla compensazione ex art. 1243 cod. civ., poiché difettano l’omogeneità dei crediti e la loro facile e pronta liquidazione. La figura corretta è la datio in solutum ex art. 1197 cod. civ., che sostituisce la prestazione originaria con una di natura diversa. Il Collegio richiama in proposito la Cassazione, Sez. I, n. 4265 del 4 marzo 2016, secondo cui il trasferimento di una res pro pecunia integra la dazione in pagamento indipendentemente dallo strumento negoziale adottato.
La Sezione ricostruisce poi le previsioni che, in casi specifici, ammettono l’adempimento mediante cessione di beni, segnatamente l’art. 28-bis d.P.R. n. 602/1973 e l’art. 39 d.lgs. n. 346/1990 per le imposte dirette e per l’imposta sulle successioni e donazioni. Ne trae la conferma che il legislatore già conosce forme di estinzione dell’obbligazione tributaria diverse dal pagamento monetario. La Cassazione n. 552/1999 ha del resto chiarito che le obbligazioni tributarie, per gli aspetti non disciplinati da norme speciali, seguono le disposizioni del quarto libro del codice civile, attenuando il principio di indisponibilità.
Su questa base la Corte apre all’interpretazione estensiva, in coerenza con il filone della Sezione di controllo per l’Emilia Romagna e con il bilanciamento tra diritti e interessi. La scelta dell’ente deve fondarsi su criteri di razionalità, convenienza e correttezza gestionale, funzionalizzati al perseguimento delle finalità istituzionali.
Quanto agli effetti contabili, la Corte richiama il principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione e i principi contabili dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. Il permanere di un residuo attivo corrispondente a un credito inesigibile altera i risultati contabili. L’operazione impone la cancellazione dei residui e la variazione dell’accantonamento al FCDE, nonché la ricognizione annuale dei crediti di dubbia esazione. L’ente deve inoltre acquisire una perizia giurata di stima del bene e formalizzare la destinazione di pubblica utilità. Sui due quesiti subordinati, che muovevano da una qualificazione errata della fattispecie, la Corte non estende il ragionamento contabile prospettato dal Comune.
Nota della Redazione
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