Insussistenza dell’obbligo di resa del conto per il consegnatario di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 204 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo al consegnatario di beni di un ente locale, un obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per le quali sussista il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale. Il conto del consegnatario, pur redatto secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, non è dovuto in difetto di tale presupposto sostanziale. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto, con restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha a oggetto il rendiconto reso da un agente contabile quale consegnatario di beni di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2020. Il conto è qualificato come conto del consegnatario e si sostanzia in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, modello contabile riferito alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione sottoposta alla Sezione riguarda, dunque, la configurabilità stessa di un obbligo di resa del conto giudiziale in capo al soggetto che abbia gestito beni privi dei requisiti sostanziali previsti dalla disciplina di contabilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del conto in esame e ne verifica il fondamento sostanziale. Il conto del consegnatario, si osserva, consiste in un prospetto che ricalca il modello regolamentare. Tuttavia la sua stessa configurazione non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa.
Il passaggio decisivo è di ordine sostanziale: la gestione oggetto del conto giudiziale non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL. È il presupposto della custodia, e non la forma del prospetto, a determinare l’obbligo di rendiconto.
La Corte dichiara di conformarsi alla giurisprudenza contabile, richiamando questa Sezione (n. 217/2018), la Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, la Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, la Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e la Sez. Calabria n. 323/2013. Tale orientamento ritiene che, con riguardo ai beni suddetti, non sia configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
Da qui la declaratoria di improcedibilità del giudizio in epigrafe e la conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. La Sezione non liquida le spese, stante il tipo di pronuncia adottato.
Nota della Redazione
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