Diniego di autotutela tributaria impugnabile solo per rilevante interesse generale (Cass. civ. Sez. V n. 497 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di autotutela tributaria non costituisce uno strumento di tutela del contribuente, ma un mezzo posto a garanzia dell’interesse pubblico alla corretta percezione dei tributi, connotato da ampia discrezionalità. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale sul diniego espresso di autotutela è ammissibile, ma circoscritto ai soli profili di illegittimità del rifiuto correlati a ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell’atto, non estendendosi alla fondatezza nel merito della pretesa impositiva. La valutazione dell’Amministrazione implica un contemperamento tra l’esigenza di corretta esazione e l’interesse, anch’esso pubblicistico, alla stabilità dei rapporti giuridici e all’incontestabilità degli atti impositivi divenuti definitivi. Il contribuente che deduca esclusivamente interessi propri e profili di merito non individua alcun interesse superindividuale idoneo a imporre l’adozione dell’atto in autotutela e a determinare l’illegittimità del rifiuto.
Il Fatto
La società contribuente, che aveva realizzato nel 2011 impianti fotovoltaici, si era avvalsa della sola tariffa incentivante, nutrendo dubbi sulla cumulabilità con la detassazione degli investimenti ambientali di cui alla legge n. 388/2000. Chiarita la cumulabilità con successivo decreto, la società presentò nel 2014 una dichiarazione in rettifica per far valere entrambe le agevolazioni sull’anno di imposta 2011.
A seguito di controllo automatizzato, nel 2015 l’Amministrazione finanziaria notificò una comunicazione di irregolarità, poi definita con il pagamento delle maggiori imposte. Dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 193/2016, la società presentò nel 2017 un’ulteriore dichiarazione integrativa e un’istanza di autotutela per ottenere l’annullamento della comunicazione di irregolarità e il rimborso di quanto versato. Il diniego espresso dell’Agenzia delle Entrate è stato impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale e, in appello, alla Commissione tributaria regionale, che ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per la non impugnabilità del diniego di autotutela.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso, la Suprema Corte affronta congiuntamente il secondo e il terzo motivo, che denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000, dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 2 del d.m. n. 37/1997 e degli artt. 23, 24, 53 e 97 Cost. La ricorrente sosteneva la sussistenza di uno specifico e concreto interesse pubblico alla rimozione dell’atto, individuato nella tutela della buona fede del contribuente, nel ripristino della legalità e nella riaffermazione della capacità contributiva.
Per il Collegio tali argomenti non superano la soglia richiesta: la parte deduce interessi propri e valutazioni di merito, senza prospettare un interesse di rilevanza generale, per portata superindividuale, idoneo a imporre l’adozione dell’atto in autotutela. Il riferimento alle Sezioni Unite n. 30051 del 21.11.2024 conferma che il potere di autotutela è mezzo di tutela dell’interesse pubblico alla percezione dei tributi, non del contribuente, e che il sindacato giurisdizionale va riferito alle ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell’atto, non alla fondatezza della pretesa spiegata nel merito. Il percorso è sostenuto dal richiamo a Cass. n. 21146 del 2018, Cass. n. 25705 del 2016 e Cass. n. 21590 del 2024.
La valutazione sul presupposto dell’autotutela dipende dal contemperamento tra l’esigenza di corretta esazione dei tributi e l’interesse pubblicistico alla stabilità dei rapporti giuridici e all’incontestabilità degli atti impositivi divenuti definitivi. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 33610 del 2023 e la Corte cost. n. 181 del 2017, che ha confermato la natura pienamente discrezionale dell’annullamento d’ufficio, precisando che altri interessi, primo fra tutti quello alla stabilità dei rapporti di diritto pubblico, devono concorrere nella valutazione comparativa.
Ne deriva che il sindacato sul diniego può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto in relazione a rilevanti ragioni di interesse generale. La sentenza impugnata ha dato corretta applicazione a tali principi: il primo motivo, che denunciava motivazione omessa o contraddittoria, è infondato, poiché le osservazioni ulteriori contenute nella decisione sono state espressamente qualificate come inidonee a superare la conclusione imposta dai principi richiamati. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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