Dipendenza da causa di servizio e pensione privilegiata IV cat. Tab. A (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 194 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia cardiovascolare, accertata mediante relazione tecnica, giustifica l’attribuzione della pensione privilegiata ordinaria di IV categoria, Tab. A, annessa al d.P.R. n. 834/1981. Il trattamento decorre dalla data della domanda amministrativa, con rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo. L’INPS, quale ordinatore secondario di spesa, ha diritto di essere manlevato dal MEF. Il giudice contabile, in composizione monocratica, accerta il diritto alla prestazione previdenziale e regola il rapporto di rivalsa tra gli enti, compensando le spese in ragione della complessità della questione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto all’INPS il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato per le proprie patologie cardiovascolari. Con provvedimento del 06/12/2019 l’INPS aveva comunicato la reiezione dell’istanza, fondandola sulla valutazione negativa espressa dal CVCS in sede amministrativa.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, per ottenere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie e la conseguente attribuzione della pensione privilegiata di IV categoria, Tab. A. Si sono costituiti l’INPS, chiedendo il rigetto e, in subordine, la manleva dal MEF, e il MEF, chiedendo la propria estromissione e, nel merito, il rigetto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice ha affrontato l’eccezione di difetto di contraddittorio, rilevando che il ricorrente ha citato il MEF e non il CVCS, con la conseguenza che il contraddittorio risulta correttamente instaurato.

Nel merito, la domanda è stata accolta. Dalla relazione tecnica espletata e versata in atti emerge una cardiopatia ischemica cronica, trattata con duplice by-pass aorto-coronarico e successive coronaroplastiche percutanee con impianto di stent medicati, insorta nel 1999. Tale patologia è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta, ai fini del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, alla IV categoria della Tab. A annessa al d.P.R. n. 834/1981.

La Corte ha precisato la decorrenza del trattamento: la pensione privilegiata di IV cat. Tab. A compete dalla data della domanda, ossia dal 27/12/2017, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, con possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi. Sul punto il giudice richiama le Sezioni Riunite n. 10/2002 e le successive conferme in grado di appello.

Quanto al rapporto tra gli enti, è stato accertato il diritto dell’INPS, quale ordinatore secondario di spesa, di essere manlevato dal MEF. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione della complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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