Benefici amianto, prescrizione decennale dal pensionamento o dalla conoscenza dell’esposizione (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 83 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’integrazione previdenziale riconosciuto a favore di chi sia stato esposto all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, ai sensi dell’art. 13 legge 27 marzo 1992, n. 257, è dotato di specifica individualità e autonomia rispetto al diritto al trattamento pensionistico, che è imprescrittibile. Esso è ancorato a presupposti propri e distinti da quelli del trattamento pensionistico e, in assenza di deroghe specifiche, è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. La decorrenza della prescrizione è fissata alla data di intervenuto pensionamento ovvero alla diversa e anteriore data in cui il lavoratore ha avuto concreta consapevolezza della propria passata esposizione all’amianto. La sottoscrizione della domanda amministrativa comporta l’appropriazione del suo contenuto, con ogni conseguenza di legge in ordine alla conoscenza dei fatti in essa rappresentati.
Il Fatto
Il ricorrente, collocato in pensione nel novembre 2005 dopo oltre ventisei anni di servizio con mansioni di apparecchiatore elettronico presso un arsenale militare, ha depositato nel luglio 2025 istanza al datore di lavoro, alla sede INPS competente e all’INAIL per il riconoscimento dei benefici contributivi connessi all’esposizione all’amianto. Non avendo ricevuto risposta, ha agito in giudizio davanti alla Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto, la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione del moltiplicatore 1,50 del periodo di esposizione e la condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento degli arretrati e dei futuri ratei.
L’INPS ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione e la decadenza del diritto, oltre ad altre eccezioni di merito; il Ministero della Difesa ha sostanzialmente aderito all’eccezione di decadenza. Entrambi i convenuti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha rigettato il ricorso per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere. La decisione muove dalla costante giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. 4 aprile 2014, n. 7934; Cass. 2 febbraio 2017, n. 2852; Cass. 2 febbraio 2017, n. 2856), secondo cui il beneficio in questione è autonomo dal trattamento pensionistico e ad esso si applica la prescrizione decennale ordinaria.
La Corte ha quindi individuato il dies a quo della prescrizione. Ha osservato che, nella specie, la data del pensionamento è di per sé sufficiente, ma che lo stesso ricorrente aveva dichiarato, nella domanda amministrativa, di avere appreso nel 2014 della propria esposizione all’amianto per un periodo continuativo di servizio. Poiché la domanda è stata depositata il 14 luglio 2025, il termine decennale risultava già decorso.
Il giudice ha respinto l’argomentazione difensiva secondo cui, con tutta probabilità, il testo della domanda era stato predisposto dal patronato e il ricorrente si era limitato a sottoscriverla. Ha richiamato il principio, pacifico nella giurisprudenza civile, penale, amministrativa e contabile, per cui con la sottoscrizione l’interessato si appropria del contenuto del documento, facendolo proprio con tutte le conseguenze di legge. La richiesta di prova testimoniale, volta a chiarire tale circostanza, non è stata pertanto accolta.
Per completezza espositiva, la Corte ha richiamato la costante giurisprudenza contabile di appello, compresa la sentenza prodotta dall’interessato (Prima Sezione Centrale d’Appello n. 151 del 20 ottobre 2025), secondo cui la consapevolezza dell’esposizione non può che ricondursi alla data dell’aprile 2014, coincidente con la pubblicazione del rapporto INAIL sugli arsenali marittimi.
Accolta l’eccezione preliminare di prescrizione, tutte le ulteriori eccezioni, processuali e di merito, sono rimaste assorbite. La definizione del giudizio con una decisione preliminare, ancorché di merito e non di rito, ha giustificato la compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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