Certificati E101 vincolanti fino a ritiro o invalidazione dello Stato emittente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23646 del 21.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di distacco transnazionale, i certificati E101 o A1 rilasciati dall’istituzione dello Stato membro di provenienza sono vincolanti per l’istituzione dello Stato membro ospitante, in forza del Regolamento n. 987/2009, fino a quando non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato che li ha emessi. La contestazione della loro validità presuppone l’attivazione della procedura di interlocuzione tra le istituzioni prevista dall’art. 5 del Regolamento n. 987/2009: solo all’esito della verifica condotta dall’istituzione emittente, e in caso di mancato riesame, il giudice nazionale può disconoscere i certificati. Ne consegue che l’INPS non può affermare autonomamente la non genuinità del distacco sulla base dei soli accertamenti ispettivi, in difetto di previa richiesta di riesame o revoca all’istituzione estera.

Il Fatto

La vicenda origina da un avviso di addebito emesso dall’INPS nei confronti di una società cooperativa, appaltatrice di attività di manutenzione e pulizia dei mezzi presso il terminal portuale di Genova. L’Istituto aveva contestato un maggior obbligo contributivo in relazione a lavoratori di nazionalità rumena, formalmente dipendenti di imprese distaccanti facenti parte di un’ATI, che avevano operato in Italia per un periodo superiore ai due anni.

Il Tribunale aveva respinto il ricorso della società, confermando i rilievi ispettivi sulla natura retributiva dell’indennità di trasferta e sull’intermediazione fittizia di manodopera. La Corte d’Appello di Genova aveva invece accolto parzialmente il gravame dell’INPS, rideterminando gli importi dovuti, e aveva escluso la non genuinità dei distacchi in ragione dell’esistenza dei certificati E101 o A1, il cui valore vincolante sarebbe venuto meno solo a seguito di ritiro o invalidazione da parte dello Stato emittente. Da qui il ricorso per cassazione dell’Istituto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, articolato in due motivi. Il primo denunciava il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto esistenti i modelli E101 mai prodotti in giudizio. Il secondo deduceva la violazione dell’art. 12 del Regolamento UE n. 883/2004, dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 136/2016, sostenendo che la prova della fittizietà del distacco sarebbe stata desumibile dal superamento del limite dei ventiquattro mesi e dalle dichiarazioni dei lavoratori.

Sul primo motivo, la Corte osserva che, dopo la riforma introdotta dal d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., oppure all’omesso esame di un fatto decisivo e controverso. La sentenza impugnata ha esplicitamente argomentato sulle ragioni della ritenuta esistenza dei certificati, così escludendo i vizi denunciati.

Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce la disciplina unionale. L’art. 5 del Regolamento n. 987/2009 stabilisce che i documenti rilasciati da uno Stato membro sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati finché non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato emittente. In caso di dubbio sulla validità del documento o sull’esattezza dei fatti certificati, l’istituzione ricevente deve chiedere chiarimenti all’istituzione emittente e, se del caso, il ritiro del documento.

Da ciò discende che la riqualificazione del rapporto di lavoro, con conseguente obbligo contributivo in capo a un soggetto diverso dal datore formale, deve essere preceduta da tale fase interlocutoria tra le due istituzioni. Solo all’esito di essa il certificato può essere dichiarato non valido o ritirato. La Corte richiama la giurisprudenza unionale (Corte Giustizia UE n. 359/2016) e le proprie precedenti pronunce (ord. n. 32560/2024, ord. n. 37503/2022), che confermano la necessaria anteriorità della sollecitazione alla revoca rispetto alla contestazione del carattere fraudolento dei certificati dinanzi al giudice interno.

Poiché l’INPS non ha allegato di avere investito l’istituzione emittente di una domanda di riesame o revoca, i certificati non hanno perso l’efficacia riconosciuta dalla normativa comunitaria. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento del doppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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