Divisione con pluralità di masse e spese straordinarie sul bene comodato (Cass. civ. Sez. II n. 5371 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un’unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza, corrispondendo alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna entità patrimoniale a sé stante nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre. L’unificazione in un’unica divisione esige il consenso di tutti i condividenti, espresso in un negozio specifico che, se riguarda immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam. In mancanza, la parte che non si sia opposta alla domanda di divisione unitaria in primo grado può sollevare la questione anche in appello. Nel comodato, il comodante non è gravato da un’obbligazione di manutenzione straordinaria e il comodatario che affronti spese di ristrutturazione non necessarie né urgenti le sostiene nel proprio esclusivo interesse, senza diritto al rimborso.
Il Fatto
Una coerede agisce in scioglimento della comunione ereditaria sui beni pervenuti dalla successione materna, chiedendo la divisione unitaria di tutti i cespiti. I convenuti non si oppongono alla divisione, ma chiedono la persistenza della comunione pro indiviso tra loro e l’integrazione del contraddittorio verso il genitore, comproprietario di metà dei beni caduti in successione.
Il tribunale dispone lo scioglimento secondo un progetto divisionale che conserva la comunione tra tre fratelli. La corte d’appello, rinnovata la consulenza tecnica, riforma la decisione e individua tre masse distinte per provenienza dei beni, procedendo a tre divisioni separate con conguagli. I soccombenti ricorrono per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono esaminati congiuntamente e respinti. I ricorrenti deducono la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’assenza di interesse ad appellare della controparte, che in primo grado aveva ottenuto la divisione unitaria richiesta. La Corte rileva che la domanda riguardava sia i beni della successione materna, sia quelli pervenuti dalla successione paterna, sia l’appartamento acquistato in comunione ordinaria: si era dunque in presenza di masse fondate su titoli diversi, che in sede di divisione non potevano essere unificate.
Il Collegio richiama il proprio costante orientamento: alla pluralità di titoli corrisponde una pluralità di masse, ciascuna autonoma, nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente dalle altre. Anche il litisconsorzio necessario opera soltanto all’interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna massa. L’unificazione esige il consenso di tutti i condividenti, manifestato in uno specifico negozio che, per gli immobili, richiede la forma scritta ad substantiam (richiamate Cass. n. 314 del 2009 e Cass. n. 5798 del 1992).
Correttamente, quindi, la corte di merito ha riformato la decisione di primo grado: nessun consenso scritto era stato prestato per la divisione unitaria e le contestazioni della parte attrice potevano essere sollevate in appello.
I restanti motivi, trattati unitariamente, sono dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte ricostruisce la disciplina del comodato: l’art. 1808, primo comma, cod. civ. pone a carico del comodatario le spese sostenute per servirsi della cosa; il secondo comma riconosce il rimborso delle sole spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione. Il comodante consegna la cosa nello stato in cui si trova e non è tenuto a garantirne uno standard qualitativo, coerentemente con la gratuità del rapporto.
Ne segue che il comodatario può scegliere se affrontare le spese di manutenzione straordinaria non necessarie né urgenti, ma se le sostiene agisce nel proprio esclusivo interesse e non può pretenderne il rimborso. Nella specie, la ristrutturazione dell’immobile, priva di domanda di rendiconto, ha migliorato le condizioni del bene senza essere diretta alla sua conservazione: correttamente il cespite è stato valutato tenendo conto delle migliorie. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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