Doppia conforme in fatto preclude riesame in Cassazione salvo onere prova (Cass. civ. Sez. III n. 21873 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazione può proporsi esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., restando precluso il vizio di omesso esame di fatti decisivi. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice di merito applica la regola di giudizio sull’onere della prova attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è ravvisabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, non già quando valuta le prove proposte attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. La censura che si risolve in una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il controricorrente aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un’aggressione fisica posta in essere dal ricorrente. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, condannando il convenuto al ristoro del pregiudizio. La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione, rilevando la piena dimostrazione tanto del fatto illecito quanto delle conseguenze dannose effettivamente sofferte dalla vittima.
Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, incentrati sulla pretesa erronea applicazione delle regole sull’onere della prova e sulla ritenuta valenza probatoria della sentenza di patteggiamento, oltre che sull’asserita apparenza della motivazione e sull’omesso esame delle istanze istruttorie. La parte vittoriosa ha resistito con controricorso. Entrambe hanno depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto il profilo processuale comune a tutti i motivi. Poiché la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, opera il divieto di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ., disposizione che ha trovato continuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022. Ne deriva l’inammissibilità di tutte le censure riferite al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Quanto alla denunciata violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 20867 del 30/9/2020, già espresso da Sez. 6-3, ordinanza n. 26769 del 23/10/2018. La violazione dell’onere probatorio si configura solo se il giudice attribuisce l’onus probandi a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie. La violazione dell’art. 115 si realizza solo se il giudice giudica su prove non introdotte dalle parti, oppure contraddice espressamente o implicitamente la regola della norma. Non integra violazione la mera circostanza che il giudice valuti le prove attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ., rubricato alla valutazione delle prove.
La Corte rileva che le censure del ricorrente non contengono alcuna denuncia dei paradigmi invocati, limitandosi a prospettare un’erronea valutazione delle risultanze probatorie: impostazione non consentita in sede di legittimità, perché diretta a una rilettura nel merito dei fatti e delle prove.
Sul secondo motivo, relativo alla pretesa efficacia nel giudizio civile della sentenza di patteggiamento, la Corte osserva che i giudici di merito hanno rinvenuto elementi probatori sufficienti a confermare la versione dei fatti prescindendo totalmente da tale sentenza. Il primo giudice aveva fondato il proprio convincimento su ulteriori riscontri, diversi dalla sola sentenza di patteggiamento.
Le censure di pretesa apparenza della motivazione risultano infondate: la corte territoriale ha dato conto in modo analitico e coerente degli elementi probatori nel loro complesso, spiegando altresì come la versione dei fatti del convenuto fosse contraddetta dalle evidenze lesive accertate a carico della vittima. Le istanze istruttorie del convenuto, non accompagnate dall’indicazione del loro carattere decisivo, sono state ritenute irrilevanti. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di 5.000,00 euro ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e di 2.500,00 euro in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ., oltre al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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