Farmacia, indennità di avviamento: nell’impresa familiare si calcola sul reddito pieno, senza dedurre l’apporto dei familiari (Cass. 16891/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza n. 16891 del 29 maggio 2026 (R.G.N. 5890/2023) — Presidente Franco De Stefano, Relatore Alberto Crivelli.

Il principio di diritto

L’indennità di avviamento dovuta al cessato gestore di una farmacia ex art. 110 r.d. n. 1265/1934 — pari a tre annate del reddito medio imponibile — quando la farmacia è gestita nella forma dell’impresa familiare va calcolata sul coacervo degli utili spettanti a ciascun componente (il reddito imponibile complessivo dell’impresa), senza alcuna deduzione della quota corrispondente all’apporto di lavoro dei singoli familiari. Nell’impresa familiare non è possibile separare una componente di reddito da lavoro da una da capitale (artt. 230-bis, primo comma, c.c. e 5, comma 4, TUIR); non si applica il risalente precedente sull’associazione in partecipazione (Cass. 7220/1995), fattispecie diversa e la cui disciplina è stata peraltro radicalmente modificata.

Il fatto

Il cessato gestore provvisorio di una farmacia otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del nuovo gestore per il pagamento dell’indennità di avviamento ex art. 110 r.d. n. 1265/1934. In sede di opposizione il nuovo gestore era condannato a corrispondere l’importo, ma la Corte d’appello di Lecce, nel calcolo, deduceva dal reddito la quota spettante al coniuge partecipe dell’impresa familiare, computando non l’intera quota ma il costo presunto di un farmacista collaboratore di primo livello. Il gestore uscente ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

Il primo motivo è fondato. La questione attiene alla base di calcolo dell’indennità ed è di puro diritto, sicché è irrilevante la conformità delle decisioni di merito. L’art. 110 àncora l’indennità al reddito medio imponibile della farmacia. Nell’impresa familiare la disciplina fiscale tassa i singoli componenti per l’intera quota di reddito loro attribuita, senza che dal reddito d’impresa sia ammessa alcuna deduzione per la porzione corrisposta ai familiari: quella quota è utile a tutti gli effetti, sia pure come reddito da lavoro autonomo, e non reddito da capitale (artt. 230-bis, primo comma, c.c. e 5, comma 4, TUIR). Non è quindi possibile separare una componente di reddito da lavoro da una da capitale, come fatto nel precedente relativo all’associazione in partecipazione (Cass. 7220/1995), fattispecie diversa e la cui disciplina è stata radicalmente modificata (oggi è escluso l’apporto di lavoro dell’associato persona fisica). L’indennità va perciò calcolata sul coacervo degli utili dell’impresa, senza deduzioni per l’apporto lavorativo del singolo, anche perché l’art. 230-bis, primo comma, c.c. estende ai familiari il diritto agli incrementi dell’azienda, avviamento compreso, di cui l’indennità è tangibile espressione. Il secondo motivo, relativo alle spese, è inammissibile: è un «non-motivo», dipendendo il capo delle spese dalla sorte del primo motivo e non da un vizio autonomo della sentenza.

In accoglimento del primo motivo, e dichiarato inammissibile il secondo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Nel subentro nella gestione di una farmacia, l’indennità di avviamento del gestore uscente va commisurata al reddito imponibile pieno dell’impresa. Se questa opera come impresa familiare, gli utili attribuiti ai familiari collaboratori entrano per intero nella base di calcolo e non possono essere «scontati» come se rappresentassero il costo di un dipendente. La pronuncia distingue nettamente l’impresa familiare — dove il familiare partecipa a utili e incrementi dell’azienda, avviamento incluso — dall’associazione in partecipazione, superando il precedente del 1995.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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