Lavoro, ricorso tardivo e sospensione feriale inapplicabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4610 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie di lavoro la sospensione feriale dei termini non trova applicazione. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deve essere notificato nel termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ. La notifica intervenuta dopo la scadenza di tale termine rende il ricorso inammissibile, senza che rilevi la circostanza che il deposito e la notifica siano avvenuti in periodo feriale. La declaratoria di inammissibilità resta assorbente rispetto a ogni censura nel merito, ancorché proposta come violazione di norme contrattuali e di legge.

Il Fatto

Alcuni dipendenti del Ministero della giustizia adivano il giudice del lavoro per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’art. 2 del bando emanato per l’attribuzione della fascia retributiva superiore e il riconoscimento della progressione economica nella fascia F2, Area funzionale III.

Il Tribunale rigettava le domande; la Corte di Appello di Roma respingeva l’appello, ritenendo che il requisito dell’art. 24 del CCNI operasse solo per i passaggi di fascia successivi al primo inquadramento e non per l’inquadramento ex novo in un’area. Avverso tale sentenza i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché tardivo, come eccepito dalla controricorrente amministrazione. Il dato processuale è dirimente: la sentenza di appello è stata notificata in data 12.7.2018 e, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ., il termine breve per l’impugnazione è di sessanta giorni.

Il ricorso per cassazione risulta datato 10.10.2018 e notificato in data 11.10.2018. La Corte rileva che nelle cause di lavoro non trova applicazione la sospensione feriale, con la conseguenza che l’impugnativa è intervenuta dopo la scadenza del termine.

L’argomentazione dei ricorrenti nel merito — incentrata sul contrasto tra l’art. 24 del CCNI e l’art. 18, comma 5, del CCNL, nonché sulla violazione degli artt. 40, comma 3 bis, e 52 del d.lgs. n. 165/2001 — non viene esaminata. La declaratoria di inammissibilità per tardività è assorbente rispetto a ogni altra censura, compresa quella relativa all’asserito errore su un fatto decisivo quanto alla posizione utile in graduatoria.

La Corte conferma così l’orientamento secondo cui il termine breve decorre dalla notifica della sentenza e non è sospeso nel periodo feriale nelle controversie di lavoro, con la conseguenza che la notifica oltre il termine impone la declaratoria di inammissibilità. I ricorrenti sono condannati alle spese di giudizio e la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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