Emendatio e mutatio libelli nella memoria ex art. 426 c.p.c. (Cass. civ. Sez. II n. 5385 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per convalida di licenza o sfratto, l’opposizione dell’intimato trasforma il rito in un processo di cognizione nel quale il thema decidendum risulta cristallizzato dalla combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all’art. 426 c.p.c. Con tali memorie l’originario intimante può non solo emendare le proprie domande ma anche modificarle, sempre che la domanda così modificata resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza compromettere le potenzialità difensive della controparte né allungare i tempi processuali. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 12310 del 2015 per le domande proposte all’udienza ex art. 183 c.p.c., è estensibile ai riti speciali, segnatamente al rito del lavoro. È dunque errore di diritto dichiarare inammissibile come “totalmente nuova” la domanda proposta nella memoria integrativa senza verificare preliminarmente l’identità del bene della vita richiesto.
Il Fatto
Una comproprietaria di un complesso immobiliare ad uso commerciale, insieme ai fratelli e soci, citava in giudizio questi ultimi e la società che utilizzava l’immobile, chiedendo l’accertamento del diritto a percepire la propria quota dei canoni di locazione per il periodo successivo alla cessione della sua partecipazione societaria.
Nel giudizio di primo grado, disposto il mutamento del rito da ordinario a quello speciale delle locazioni, l’attrice depositava memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., precisando che la domanda era proposta anche ai sensi dell’art. 1102 c.c., per lesione del diritto di comproprietaria. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo inammissibile il profilo ex art. 1102 c.c. perché nuovo rispetto al thema decidendum. La Corte d’appello confermava, qualificando la domanda come totalmente nuova. La comproprietaria ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso incentrato sulla violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per errata qualificazione giuridica della domanda. Il motivo è fondato.
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui la trasformazione del rito per convalida di licenza o sfratto determina il passaggio a un processo di cognizione, con la conseguenza che il thema decidendum si cristallizza solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative ex art. 426 c.p.c., richiamando Cass. sez. III n. 14779 del 2023 e Cass. sez. VI n. 4771 del 2019. In tale sede l’intimante può non solo emendare ma anche modificare le proprie domande, soprattutto se la modifica dipende dalle difese di controparte.
Il nucleo problematico si sposta quindi sulla distinzione tra emendatio e mutatio libelli. Le Sezioni Unite n. 12310 del 2015 hanno chiarito che la modificazione della domanda ammessa dall’art. 183 c.p.c. può investire uno o entrambi gli elementi oggettivi, petitum e causa petendi, sempre che la domanda modificata resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non comporti la compromissione delle potenzialità difensive della controparte né l’allungamento dei tempi processuali.
Tale principio, elaborato per l’udienza ex art. 183 c.p.c., va esteso ai riti speciali e, nel caso di specie, al rito del lavoro. La Corte d’appello, concordando con il primo giudice, si è discostata da questi approdi dichiarando inammissibile la domanda ex art. 1102 c.c. perché veicolata per la prima volta nella memoria integrativa.
Il giudice di merito avrebbe dovuto innanzitutto accertare se il bene della vita richiesto nell’atto introduttivo e nella memoria ex art. 426 c.p.c. fosse il medesimo, ossia una pretesa economica legata al mancato godimento del bene comune; solo in caso affermativo avrebbe dovuto verificare l’applicabilità della regola delle Sezioni Unite. La questione, del resto, era stata riproposta nel primo motivo di gravame, con costante riferimento al diritto al pari uso della cosa comune e agli impedimenti frapposti dagli altri partecipanti. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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