Domanda riconvenzionale subordinata assorbita dal rigetto della principale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16088 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, il rigetto del ricorso principale che investa la statuizione di assorbimento della domanda riconvenzionale non consente l’esame nel merito della stessa. La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto in via espressamente subordinata al rigetto della domanda principale resta assorbita dall’accoglimento di quest’ultima, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e al potere dispositivo delle parti. È viziata da ultrapetizione la pronuncia con cui il giudice, respinta la domanda principale, si pronunci altresì su quella riconvenzionale subordinata, essendo tenuto a rispettare l’ordine gradato impresso dalle parti alle proprie domande.
Il Fatto
Una lavoratrice, con qualifica dirigenziale, impugna il licenziamento per giusta causa intimatole da una società, deducendo la violazione dei principi di immediatezza e immutabilità della contestazione disciplinare. La società, dal canto suo, propone domanda riconvenzionale, in via subordinata, volta ad accertare la natura autonoma del rapporto di lavoro.
Il Tribunale rigetta la domanda della lavoratrice e la Corte d’Appello conferma la decisione, ritenendo assorbita la riconvenzionale, proposta appunto in via subordinata. La società ricorre in Cassazione; la lavoratrice resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale, articolato in un unico motivo, non merita accoglimento. La Corte, avendo riguardo al contenuto della censura che delinea un error in procedendo, richiama il principio secondo cui, quando il giudice di primo grado non esamina una domanda riconvenzionale condizionata all’accoglimento della principale, ritenendola assorbita, non è richiesto l’appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione a norma dell’art. 346 cod. proc. civ.
Il Collegio conferma, altresì, il principio secondo cui, proposta dal convenuto domanda riconvenzionale subordinata al rigetto della principale, è viziata da ultrapetizione la pronuncia con cui il giudice, respinta la principale, si pronunci anche sulla riconvenzionale. Il fondamento è nel potere dispositivo delle parti, che impone al giudice di rispettare l’ordine gradato dalle stesse impresso alle domande.
Nel caso concreto, dalle conclusioni rassegnate dalla società appellata emerge che la riconvenzionale è stata riproposta “in subordine” alla mancata conferma della sentenza di primo grado. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto assorbito l’esame della domanda proposta solo in via subordinata una volta rigettato l’appello.
Quanto al ricorso incidentale, le censure di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo mirano in realtà alla rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il fatto storico dedotto si sostanzia nella mera riproduzione della visura camerale: difetta il presupposto del fatto storico dimostrato e decisivo.
La Corte ribadisce, infine, che nel licenziamento disciplinare l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dar conto delle ragioni del ritardo, con valutazione riservata al giudice di merito e insindacabile se sorretta da motivazione adeguata. Il ricorso principale è rigettato, quello incidentale dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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