Esecuzione del giudicato sulla carta docenti (TAR Emilia-Romagna n. 152 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è esperibile quando l’amministrazione, regolarmente notificata la sentenza, non vi abbia dato esecuzione entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata l’inerzia e la mancata contestazione dell’omesso adempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. Quando questi è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso commissariale.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 375/2024, resa dal giudice civile, che aveva accertato il loro diritto a ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in motivazione, per l’importo di 500,00 euro annui, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.

Gli interessati hanno dedotto che la decisione è rimasta ineseguita, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza. Alla luce di quanto documentato dai ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’amministrazione, che non si è costituita, risulta integrata la fattispecie di cui agli artt. 112 e segg. cod. proc. amm.

Il Tribunale verifica poi il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza è avvenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, qualificato come domicilio digitale idoneo allo scopo.

Sul punto il Collegio richiama un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, che riconosce validità alla notificazione eseguita presso il domicilio digitale dell’amministrazione ai fini della decorrenza del termine. La mancata attivazione dell’amministrazione determina dunque l’inottemperanza.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della direzione competente per gli ordinamenti scolastici, o un dirigente o funzionario delegato, senza liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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