Esenzione ILOR decennale: stabilimento atto all’uso entro il 1993 (Cass. civ. Sez. V n. 26839 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione decennale ILOR per gli investimenti realizzati nelle aree del Mezzogiorno, l’art. 12 del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32 subordina il beneficio a che lo stabilimento sia divenuto atto all’uso, cioè idoneo alla produzione, entro il 31 dicembre 1993. Non è sufficiente che entro tale data siano stati effettuati gli investimenti, né che siano state avviate le opere di costruzione. Trattandosi di norma derogatoria all’obbligo fiscale, essa è di stretta interpretazione e non tollera estensioni analogiche. L’accertamento sulla idoneità produttiva dello stabilimento alla data considerata costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, e l’onere della prova grava sul contribuente che invoca l’agevolazione.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’avviso con cui l’amministrazione finanziaria aveva accertato, ai fini ILOR per l’anno d’imposta 1996, un importo di € 17.368,96 oltre sanzioni e interessi, contestando il diniego dell’esenzione decennale prevista per gli investimenti nel Mezzogiorno.

La CTP accoglieva il ricorso. La CTR, adita dalla contribuente, rigettava l’appello principale ma accoglieva quello dell’ufficio sul diniego di esenzione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 12 del d.l. n. 32/1995 e dell’art. 101 TUM, censurando la tesi del giudice d’appello secondo cui, per godere dell’esenzione decennale, non basterebbe che al 31 dicembre 1993 fossero stati effettuati gli investimenti. La Corte reputa il motivo infondato. La norma invocata rendeva applicabile l’agevolazione agli investimenti in stabilimenti realizzati nelle aree del Mezzogiorno, purché divenuti atti all’uso entro il 31 dicembre 1993.

Per stabilimento divenuto atto all’uso deve intendersi, secondo la lettura accolta anche da Cass. n. 2820/22, intervenuta fra le stesse parti, uno stabilimento atto alla produzione. Il diniego trovava fondamento nella non attitudine produttiva del complesso, poiché da un verbale della guardia di finanza del luglio 1993 risultavano realizzati solo uno sbancamento, alcuni plinti di fondazione, altre opere di fondazione e la recinzione, mentre i macchinari acquistati, non ancora collaudati, erano ricoverati in altri capannoni, non essendo quello in costruzione idoneo a custodirli.

La Corte esclude poi che l’approvazione di un ordine del giorno della Camera dei deputati, volto a una disciplina più ampia, possa incidere sull’interpretazione della norma. Il dato letterale subordina il beneficio fiscale, di per sé derogatorio rispetto all’obbligo tributario e dunque di stretta interpretazione, alla circostanza che lo stabilimento sia pronto alla produzione entro la fine del 1993.

Il secondo motivo, incentrato sulla pretesa erroneità della valutazione della situazione del luglio 1993, è respinto perché l’accertamento del giudice di merito sulla non attitudine all’uso dello stabilimento alla fine del 1993 costituisce giudizio di fatto non rivisitabile in sede di legittimità. Il terzo motivo, che lamenta l’omesso esame della relazione dell’UTE di Bari del 2000, è infondato: si tratta di indicazioni generiche sulla presenza, non accertata, di determinati macchinari sette anni prima, e il riferimento non è decisivo, incombendo sul contribuente l’onere di dimostrare la realizzazione, entro il 31 dicembre 1993, dell’impianto atto all’uso.

Il quarto motivo, ripetitivo del precedente perché incentrato sulla medesima relazione, è dichiarato assorbito dal rigetto. Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in € 10.300,00 oltre alle spese prenotate a debito, e con obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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