Leasing traslativo: penale legittima se non supera il vantaggio della regolare esecuzione (Cass. civ. Sez. III n. 3096 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di leasing traslativo concluso anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, commi 136 e ss., legge n. 124 del 2017, la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore è sottoposta all’applicazione analogica dell’art. 1526 cod. civ. La clausola penale pattuita per l’ipotesi di risoluzione è legittima purché non attribuisca al concedente più di quanto egli avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto; ove eccedente, il giudice ha il potere di ridurla secondo equità. È inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., il motivo che contrasti con tale consolidato orientamento della Corte.
Il Fatto
Una società finanziaria, poi incorporata in altro istituto e rappresentata dalla mandataria nel giudizio di legittimità, ottenne dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di una società utilizzatrice di beni in leasing e di due fideiussori. L’ingiunzione imponeva la consegna dei beni, il pagamento di somme a titolo di sorte capitale, penale e interessi di mora, oltre a ulteriori importi riferiti a un secondo contratto.
Proposta opposizione dagli intimati, il decreto fu revocato all’esito di consulenza tecnica contabile. La Corte d’Appello, accogliendo il gravame della concedente, riconobbe la debenza dei canoni scaduti e degli interessi, la debenza della penale e rideterminò gli interessi con espunzione di quelli maturati nel corso del rapporto, provvedendo anche alla riliquidazione delle spese del doppio grado. Avverso tale sentenza gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1526 e 1384 cod. civ., lamentando che la sentenza non si sia conformata all’indirizzo di legittimità, avallato dalle Sezioni Unite n. 2061 del 2021, secondo cui la disciplina tipizzata del leasing traslativo non si applica ai contratti i cui presupposti di risoluzione si siano verificati prima dell’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017. Per i contratti anteriormente risolti resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 cod. civ. a quest’ultima figura.
La Corte dichiara il motivo inammissibile per violazione dell’art. 360 bis cod. proc. civ., poiché contrasta con la costante giurisprudenza secondo cui la clausola penale inserita in un contratto di leasing traslativo è legittima se, in caso di risoluzione, permette al concedente di ricevere non più di quanto avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto.
Il richiamo alle Sezioni Unite n. 2061 del 2021 conferma tale principio: l’equo compenso, ai sensi del primo comma dell’art. 1526 cod. civ., comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l’uso, sì da porre il concedente nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto. Trova applicazione il secondo comma dell’art. 1526 cod. civ. e il principio già contemplato dall’art. 1384 cod. civ. della riduzione equitativa, che ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti della meritevolezza di tutela.
Nella specie, l’applicazione dell’art. 1526 cod. civ. non è incompatibile con la previsione contrattuale di una clausola penale, sussistendo l’unico limite che la stessa non attribuisca al concedente più di quanto egli avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto, secondo la stima del bene al valore di mercato al momento della restituzione.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione delle norme in materia di usura, lamentando che i contratti sarebbero affetti da usura sopravvenuta. Il motivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., in quanto contrasta con l’indirizzo secondo cui la norma di interpretazione autentica della legge n. 108 del 1996 attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione e non a quello del pagamento degli interessi, con conseguente esclusione del meccanismo dei tassi soglia per le pattuizioni anteriori alla sua entrata in vigore (Sezioni Unite n. 24675 del 2017). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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