Esigenze cautelari e recesso dalla cooperativa: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 40071 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere affermata in termini di attualità con riguardo alla specifica posizione del soggetto attinto dalla misura. Il recesso dalla qualità di socio e la perdita delle cariche sociali in una cooperativa collettrice di erogazioni comunitarie oggetto di contestazione impongono al giudice di valutare se permanga il pericolo di reiterazione. L’appello cautelare è governato dal principio devolutivo: la cognizione del tribunale è circoscritta ai motivi dedotti dall’appellante e non può estendersi ex officio a questioni non esaminate dal giudice di prime cure, salvo le nullità assolute. È pertanto inammissibile, per la prima volta in sede di legittimità, la doglianza sulla gravità indiziaria non proposta nell’istanza di revoca.
Il Fatto
La ricorrente, indagata per associazione per delinquere e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno dell’Unione Europea, era stata raggiunta da arresti domiciliari e successivamente attinta da misura interdittiva per la durata di sei mesi. Il Giudice per le indagini preliminari aveva revocato la misura a tutti gli indagati, ritenendo decisive le dimissioni dalle cariche sociali e il recesso dalla compagine cooperativa indicata come base strumentale del sodalizio.
Il pubblico ministero proponeva appello cautelare. Il Tribunale di Salerno, in accoglimento, applicava alla ricorrente la misura interdittiva di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali. Avverso tale provvedimento la difesa ricorre per cassazione, deducendo l’insussistenza della gravità indiziaria e il difetto di motivazione sulle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto i segmenti processuali. La ricorrente non aveva proposto riesame; dopo l’interrogatorio di garanzia aveva presentato istanza di revoca, incentrata sull’estraneità alle dinamiche di conferimento e commercializzazione dei prodotti agricoli e sulla mera formalità della carica di consigliere. Il primo motivo, che investe la gravità indiziaria, è dichiarato inammissibile: per la natura devolutiva dell’appello, la cognizione del tribunale resta circoscritta ai motivi dedotti, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 15403 del 2023. La questione della natura fraudolenta del meccanismo di triangolazione non era stata sottoposta al giudice di prime cure e costituisce, in ogni caso, un’alternativa di merito non proponibile in sede di legittimità, come ribadito da Sez. VI n. 19008 del 2016.
Il fulcro del provvedimento è il secondo fronte. La Corte rileva che l’ordinanza impugnata ha fondato le esigenze cautelari unicamente sul pericolo di reiterazione, escludendo quello di inquinamento probatorio. La difesa aveva allegato il verbale dell’assemblea dei soci del 4 giugno 2025, dal quale risulta che il recesso dalla qualità di socia produttrice è stato ritualmente accolto ed è efficace dal 9 maggio 2025, conformemente all’art. 18 dello Statuto della cooperativa. A ciò si aggiunge la perdita della qualità di consigliere di amministrazione, ulteriore presupposto della contestazione associativa.
La Corte esamina anche la posizione della nuova ditta individuale, ritenuta dall’ordinanza strumento di prosecuzione del disegno criminoso. Essa risulta compresa nell’elenco dei soci produttori che hanno rassegnato le dimissioni. I versamenti di contributi comunitari anteriori al 18 aprile 2025 attengono a una fase antecedente al recesso, e la costituzione della nuova società risale al 30 ottobre 2023, ben prima dell’emissione della misura.
Correttamente asseverata la radicale uscita della ricorrente dalle compagini societarie e amministrative, la Corte ritiene non priva di rilievo la censura che ne fa discendere l’esclusione del pericolo di nuove condotte illecite riconducibili al circuito delle frodi comunitarie. La conclusione delle indagini non è condizione sufficiente a giustificare una revisione della misura, ma l’attualità del pericolo va accertata con riferimento alla posizione specifica dell’indagata. L’ordinanza non ha considerato tutti gli elementi evidenziati dalla difesa, né ha indicato altri specifici elementi attuali di periculum. Da qui l’annullamento con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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