Espulsione dello straniero: nessun allontanamento se pende la domanda di protezione internazionale (Cass. 9954/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 9954/2026, pubblicata il 17 aprile 2026 (R.G.N. 16190/2025) — camera di consiglio del 1° aprile 2026, Presidente Alberto Giusti, Relatore Rosario Caiazzo.

Il principio di diritto

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, finché non è validamente notificato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale (art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008), lo straniero conserva il diritto a permanere nel territorio dello Stato e non può esserne disposto l’accompagnamento immediato alla frontiera; la manifestazione della volontà di chiedere protezione, anche se inoltrata a mezzo PEC senza formale domanda, obbliga l’Amministrazione a riceverla e ad astenersi dall’espulsione, imponendo al giudice di provvedere sull’istanza di sospensione fino alla definizione del procedimento.

Il fatto

Un cittadino straniero proponeva opposizione al decreto di espulsione del Prefetto di Roma e all’ordine di allontanamento del Questore, deducendone l’illegittimità — per carenza di motivazione, mancata indicazione del termine per la partenza volontaria, mancata notifica dell’avvio del procedimento e mancata traduzione — e allegando di aver presentato domanda di protezione internazionale. Il Giudice di pace di Roma rigettava il ricorso. Avverso tale decisione lo straniero ricorre per cassazione con due motivi.

La motivazione

Il primo motivo — omesso esame delle note di trattazione e dei documenti attestanti la richiesta di protezione internazionale — è fondato. Il ricorrente aveva allegato gli atti del processo, tra cui il verbale delle dichiarazioni rese alla Questura con riferimento alla domanda di protezione. Secondo l’orientamento consolidato, in tema di espulsione amministrativa, finché non è validamente notificato il provvedimento di rigetto della Commissione territoriale (art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008) non decorre il termine per il ricorso e lo straniero conserva il diritto a rimanere, sicché non può disporsi l’accompagnamento alla frontiera (Cass. n. 23999/2025; n. 16581/2025). Anche la manifestazione di volontà inoltrata a mezzo PEC, cui non segua una formale domanda, impone all’Amministrazione di riceverla e di astenersi dall’espulsione (Cass. n. 9597/2023; n. 21910/2020). Il Giudice di pace, inoltre, non aveva provveduto sull’istanza di sospensione del giudizio sino alla definizione del procedimento di protezione. Il secondo motivo resta assorbito.

Esito: la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.

Implicazioni pratiche

Chi ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale non può essere espulso finché il procedimento non si sia concluso con un diniego validamente notificato: fino a quel momento conserva il diritto a restare sul territorio. Rileva anche la forma: la manifestazione inoltrata a mezzo PEC, pur senza domanda formale, obbliga l’Amministrazione a riceverla e a non procedere all’allontanamento. Il giudice dell’opposizione, investito della relativa istanza, deve pronunciarsi sulla sospensione e non può ignorare gli atti che documentano la pendenza della richiesta.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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