Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione nel termine trimestrale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 307 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile, una volta dichiarata l’interruzione del processo per decesso della parte costituita, ai sensi dell’art. 108 c.g.c., il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla data dell’udienza in cui l’interruzione è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 109, comma 6, c.g.c.. In difetto di atti di prosecuzione o riassunzione nel termine, il giudizio si estingue, ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c.. L’effetto interruttivo, quando l’evento colpisce la parte già costituita, non opera in modo automatico, ma è rimesso all’iniziativa del difensore, cui compete la valutazione dell’opportunità della dichiarazione nell’interesse del mandante e dei suoi eredi. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha sostenute.

Il Fatto

La vicenda riguarda il ricorso di un ex dipendente, volto alla rideterminazione del trattamento pensionistico definitivo con la valutazione del beneficio di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992. La Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, con la sentenza n. 70 del 2021, aveva respinto la domanda, escludendo la sussistenza dei presupposti del beneficio, e in particolare l’essere in servizio alla data del 2 ottobre 2003.

L’interessato ha proposto appello, deducendo l’erroneità della decisione e la irrilevanza del momento di presentazione della domanda rispetto alla cessazione dal servizio. Nel corso del giudizio è intervenuto il decesso dell’appellante, con conseguente dichiarazione di interruzione. Nessuna delle parti ha poi provveduto alla prosecuzione o alla riassunzione, e la questione giunge così alla decisione della Sezione d’appello sul destino del processo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato processuale emergente dagli atti: il giudizio è stato dichiarato interrotto, ai sensi dell’art. 108 c.g.c., nel corso dell’udienza del 21 maggio 2024, in seguito alla dichiarazione del decesso dell’appellante resa dal difensore. Da quel momento decorre il termine previsto dall’art. 109, comma 6, c.g.c., che impone la prosecuzione o la riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi, a pena di estinzione.

Il Collegio richiama il provvedimento presidenziale del 25 ottobre 2024, con cui è stato accertato che, dal giorno dell’interruzione, nessuna delle parti si è attivata per la prosecuzione o la riassunzione del giudizio. Su questa base la Sezione dichiara l’estinzione del processo, per essere decorso il termine trimestrale in assenza di atti idonei a mantenerne la pendenza, con decorrenza individuata nella data dell’udienza in cui l’interruzione è stata dichiarata.

La Corte si sofferma poi sulla natura dell’evento interruttivo. Il richiamo all’elaborazione della giurisprudenza costituzionale sulle norme che disciplinano l’interruzione del processo evidenzia come l’automatismo dell’effetto interruttivo si produca solo quando l’evento colpisca la parte prima della sua costituzione, la parte costituita personalmente ovvero il procuratore. Quando invece l’evento attiene alla parte già costituita, l’effetto interruttivo non è automatico, ma è rimesso all’iniziativa del procuratore della parte, a cui spetta, nell’interesse del mandante e dei suoi eredi, la valutazione dell’opportunità della dichiarazione.

Da tale correlazione tra le norme sostanziali sul mandato e quelle processuali, la Corte desume l’obbligo del procuratore di rendere noto agli eredi l’evento che ha colpito il cliente e di concordare con essi l’eventuale dichiarazione produttiva dell’effetto interruttivo, in funzione della tutela degli eredi, nei cui confronti fa stato il giudicato. Il richiamo è alla pronuncia citata nel testo (Cass. n. 4336/2023, che ha richiamato Corte cost. n. 136 del 1992 e ord. n. 153 del 2000). Su queste basi la Sezione dichiara l’estinzione ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c., con le spese del giudizio estinto che restano a carico della parte che le ha sostenute, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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