Controllo sui bilanci delle aziende sanitarie: illegittima la riadozione fuori termine (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 61 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo finanziario sugli enti del Servizio sanitario nazionale, la riadozione del bilancio d’esercizio è illegittima quando intervenga fuori dai limiti temporali e dai limiti interni di merito del potere di controllo intestato alla Regione. La tardiva ripartizione del fondo sanitario regionale non integra un valido motivo di riapertura del bilancio, perché la relativa entrata non è ancora materialmente realizzata e la sua registrazione viola il principio di realizzazione e il principio di prudenza di cui all’art. 2423 bis, comma 1, cod. civ. Nemmeno l’OIC 29 e lo standard ITAS 2 consentono di riavere un bilancio già chiuso: le correzioni di errori e i fatti sopravvenuti si contabilizzano nell’esercizio di chiusura, non mediante riapertura o riadozione. L’accertamento di squilibri e irregolarità comporta l’obbligo, per l’azienda, di adottare le misure correttive indicate dalla Sezione.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha esaminato i bilanci degli esercizi 2022 e 2023 di un’azienda sanitaria provinciale calabrese. L’istruttoria ha preso avvio da una nota del magistrato istruttore ed è proseguita con le controdeduzioni dell’azienda, un’audizione e un ulteriore approfondimento sul rispetto del tetto di spesa ai privati.
L’azienda aveva adottato il bilancio 2022 a fine giugno 2023, per poi riadottarlo a fine maggio 2024, con approvazione regionale solo nel luglio 2024. Il bilancio 2023, invece, è stato adottato oltre il termine di legge. La questione centrale è se tali riadozioni e il ritardo siano compatibili con la normativa statale e regionale e con i principi contabili.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1, comma 166, legge n. 266/2005 e l’art. 1, comma 3, d.l. n. 174/2012 attribuiscono alle sezioni regionali il controllo sulla gestione finanziaria degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il comma 7 prevede che l’accertamento di squilibri o irregolarità imponga all’ente di adottare i provvedimenti correttivi, con effetto interdittivo sui programmi di spesa privi di copertura in caso di inottemperanza. La richiamata giurisprudenza costituzionale qualifica il controllo come sindacato di legalità e regolarità, volto a misure correttive effettive.
Sul punto la Sezione individua i limiti del potere regionale. L’art. 31 del d.lgs. n. 118/2011 fissa al 30 aprile il termine di adozione del bilancio; l’art. 32, comma 7, fissa al 31 maggio quello di approvazione regionale. L’art. 13 della legge regionale n. 11/2004, applicabile ai bilanci in esame, configura un controllo preventivo e un controllo successivo di legittimità e regolarità: la Regione non può ingerirsi oltre tale ambito proponendo modifiche che debordino dai limiti interni del controllo.
Quanto alla riadozione per successiva ripartizione del fondo sanitario regionale, la Corte esclude che ricorra un cambiamento di stime contabili o un errore. L’entrata non è materialmente realizzata né sorge un credito: manca un titolo del soggetto debitore. Il richiamo all’OIC 29 non è pertinente, perché la riapertura di un bilancio già chiuso non è consentita in nessun caso. Lo standard ITAS 2 ammette il recepimento di fatti sopravvenuti solo se documentati e se riferiti a situazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.
Applicando tali principi, la Sezione accerta la violazione della normativa sulla procedura di adozione e approvazione, la violazione dei principi di bilancio di cui all’art. 2423 bis cod. civ. e il mancato rispetto del termine del 30 aprile per l’esercizio 2023. L’analisi finanziaria conferma la debolezza patrimoniale e lo squilibrio dell’azienda. La Corte accerta le criticità e invita l’azienda e il collegio sindacale ad adottare le misure correttive entro sessanta giorni, ordinando la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.
Nota della Redazione
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