Fallimento: onere di impugnare gli atti impositivi per superare la soglia (Cass. civ. Sez. I n. 10620 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dichiarazione di fallimento, ai fini del superamento della soglia di cui all’art. 15, nono comma, l. fall., il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sugli atti impositivi — avvisi di addebito e cartelle esattoriali — regolarmente notificati al debitore e non impugnati. L’omessa impugnazione di tali atti consolida la prova del debito erariale e contributivo, rendendo irrilevante la contestazione sulla riferibilità soggettiva dell’obbligazione, quando il ricorrente non censuri la ratio decidendi incentrata su tale documentazione. In caso di somministrazione irregolare di manodopera schermata da un fittizio contratto di appalto, è esclusa la detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico, non essendo configurabile una prestazione imponibile ai fini IVA.

Il Fatto

La sentenza dichiarativa di fallimento di una società cooperativa in liquidazione, pronunciata dal Tribunale su ricorso di un creditore, veniva impugnata dalla società con reclamo, poi rigettato dalla Corte d’Appello. Il giudice del reclamo fondava la decisione sul mancato superamento della soglia prevista dall’art. 15, nono comma, l. fall., desumendo la sussistenza del debito contributivo ed erariale dal PVC e dalla sentenza penale a carico dell’utilizzatore, nonché da avvisi di addebito e cartelle esattoriali risalenti al 2017, rimasti non impugnati. La società ricorreva per cassazione, deducendo che il debito era imputabile a un terzo soggetto, utilizzatore finale della manodopera.

Il ricorso si articolava in due motivi: violazione dell’art. 15, nono comma, l. fall. e dei principi sul giudicato cautelare penale; violazione della medesima norma nella parte in cui il debito era stato ritenuto provato da atti impositivi non opposti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, attesa l’omogeneità dei profili coinvolti, e li dichiara inammissibili per non aver colto la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice del reclamo, pur muovendo dalla sentenza penale e dal PVC richiamati, aveva incentrato la propria decisione sulla certificazione dei debiti erariali acquisita nel procedimento prefallimentare e sulle domande di ammissione al passivo dell’Agenzia delle Entrate, dalle quali risultava la notifica di avvisi di addebito e cartelle esattoriali per diversi milioni di euro a partire dal 2017.

Elemento determinante è l’omessa impugnazione di tali atti impositivi. La Corte rileva che il ricorrente non ha censurato la statuizione secondo cui il credito era sussistente anche in base alla documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate in sede di stato passivo, comprensiva dell’estratto dei ruoli, con una cartella per debiti tributari e una per contributi non versati.

Sul secondo motivo la Corte aggiunge un ulteriore profilo di inammissibilità, per mancata censura della statuizione relativa all’avviso di accertamento per operazioni inesistenti. In caso di somministrazione irregolare di manodopera, schermata da un fittizio contratto di appalto, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico, non essendo configurabile una prestazione imponibile ai fini IVA (Cass., n. 34876/2021). Ricorre, inoltre, la solidarietà del committente nei casi di illecita intermediazione, e l’art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633/1972 prevede che l’imposta sia dovuta per l’intero ammontare indicato in fattura.

Il ricorso è dunque inammissibile, con raddoppio del contributo unificato e senza pronuncia sulle spese, in assenza di difese scritte degli intimati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *