Fallito legittimato a impugnare l’atto impositivo in caso di inerzia del curatore (Cass. civ. Sez. V n. 19494 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente fallito al quale sia stato notificato l’atto impositivo può impugnarlo, ai sensi dell’art. 43 legge fallimentare, a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione e abbia assunto un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato. L’insussistenza di uno stato di inerzia del curatore comporta il difetto della capacità processuale del fallito e va rilevata, anche d’ufficio, dal giudice in ogni stato e grado del processo. L’accertamento tributario, ove riguardi crediti anteriori al fallimento, va notificato non solo al curatore ma anche al contribuente, che non perde la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario.
Il Fatto
La società contribuente, dichiarata fallita, riceveva la notifica di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo a seguito di accertamento per l’anno d’imposta 2004, divenuto definitivo per mancata impugnazione, per una pretesa tributaria di importo rilevante. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, ritenendo regolare la notifica della cartella nella compilazione e nella sottoscrizione e non contestata tempestivamente la difformità della relata.
La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, dolendosi della erronea valutazione sulla notifica della cartella e dell’omessa pronuncia sull’eccezione di mancata notifica dell’avviso di accertamento prodromico. Nelle more del giudizio di legittimità l’Agenzia delle Entrate annullava parzialmente in autotutela l’accertamento, rideterminando la pretesa e disponendo lo sgravio parziale del ruolo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte affronta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione. Richiamando le Sezioni Unite n. 11287 del 2023, il Collegio afferma che il contribuente fallito è legittimato a impugnare l’atto impositivo per il solo fatto, obiettivamente rilevato, che il curatore si astenga dal farlo. La capacità processuale del fallito discende da una condizione di inerzia pura e semplice del curatore, senza necessità di indagarne cause, giustificazioni o scopi.
L’inattività del curatore costituisce elemento necessario e sufficiente perché la tutela giudiziaria sia esperita direttamente dal fallito, con il solo limite che si tratti di inattività originaria, cioè che il curatore, pur prestando acquiescenza, non si sia attivato nel precedente grado. L’art. 43 legge fallimentare, in interpretazione costituzionalmente orientata ex art. 24 Cost., ammette così il fallito a impugnare “in proprio” l’atto impositivo ritenuto illegittimo.
Nel merito, il primo motivo — relativo alla nullità della sentenza per violazione degli artt. 148 e 160 cod. proc. civ. nella valutazione delle relate di notifica — è dichiarato inammissibile sotto plurimi profili: per difetto di autosufficienza, non essendo state trascritte integralmente le relate; perché diretto a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediata dalla valutazione probatoria, non configurabile come vizio di violazione di legge; e per violazione dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.
Il secondo motivo — omessa pronuncia sull’eccezione di mancata notifica dell’avviso di accertamento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. — è parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti gli atti di notifica. La Corte osserva inoltre che l’accertamento tributario, ove riguardi crediti anteriori al fallimento, va notificato non solo al curatore ma anche al contribuente, che resta esposto ai riflessi derivanti dalla definitività dell’atto, richiamando sul punto Cass. n. 26127 del 2019 e Cass. n. 16958 del 2021.
Alla luce dello sgravio intervenuto, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento all’importo oggetto di annullamento parziale in autotutela e rigetta, per il resto, il ricorso. Le spese sono compensate nella misura del 50%, con condanna della società al pagamento del restante 50%, oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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