Giudicato esterno formatosi in appello va invocato nel grado di merito (Cass. civ. Sez. V n. 22662 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di appello deve essere invocato dalla parte interessata nel grado di merito, mediante il deposito della copia della sentenza munita dell’attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato. In difetto di tale attività, che costituisce onere della parte, non è proponibile il ricorso per cassazione fondato sulla violazione dell’art. 2909 cod. civ. La produzione per la prima volta in sede di legittimità della sentenza definitiva con l’attestazione non è idonea a censurare specificamente e utilmente l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito in ordine al passaggio in giudicato, maturato anteriormente all’adozione della sentenza impugnata.

Il Fatto

Il contribuente impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata dall’agente della riscossione, eccependo vizi di notifica delle cartelle, violazione dell’art. 7, legge n. 212/2000, violazione dell’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 600/73 e decadenza dal potere impositivo. Il giudice di prime cure dichiarava il difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria e, nel resto, accoglieva parzialmente il ricorso per la violazione dell’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/73.

In appello il contribuente invocava l’estinzione dei crediti per effetto di una sentenza di primo grado. La CTR riteneva di non poter tener conto di quel decisum, non essendo stata data prova della sua definitività. Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione del giudicato esterno.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. per mancato riconoscimento del giudicato esterno formatosi a seguito dell’inammissibilità dell’impugnazione di una sentenza di primo grado, dichiarata dalla CTR.

Il Collegio ricostruisce l’accertamento del giudice d’appello, che aveva espressamente preso in considerazione il titolo giudiziale e rilevato che nel processo di secondo grado non era stata data prova della definitività della sentenza invocata: finché la sentenza non passa in giudicato non si possono ritenere estinti i crediti contenuti nelle cartelle impugnate.

Su questa base la Corte afferma che, maturato nel corso del giudizio di secondo grado il giudicato sulla sentenza per mancata proposizione dell’impugnazione ordinaria, esso avrebbe dovuto essere invocato dalla parte interessata con deposito, in quel grado, della copia con attestazione del passaggio in giudicato. In difetto di tale attività, che è onere della parte, non è proponibile il ricorso per cassazione, come già affermato da Cass. civ. Sez. V n. 22506 del 12.11.2015.

La Corte esclude che la produzione per la prima volta in Cassazione della sentenza definitiva con l’attestazione possa supplire alla carenza: così facendo, l’accertamento fattuale operato dalla CTR su un fatto maturato anteriormente all’adozione della sentenza impugnata non viene specificamente e utilmente censurato, potendosi al più ipotizzare un rimedio per revocazione. Il motivo è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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