Falso diploma per accesso ATA e danno erariale ridotto alla metà (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 48 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per accesso all’impiego pubblico conseguito mediante falsa attestazione del titolo di studio, il danno erariale non coincide necessariamente con l’intero importo delle retribuzioni erogate. Quando le mansioni svolte sono routinarie e non richiedono titoli di elevata specializzazione, la prestazione resa costituisce comunque un’utilità per l’amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994. Se il lavoratore è privo di qualsiasi titolo prescritto, il vantaggio è parziale e il danno va ridotto in misura percentuale. Nella specie la Sezione ha quantificato la riduzione nella metà dei compensi netti percepiti.

Il Fatto

Un lavoratore veniva citato dalla Procura regionale per il risarcimento del danno patrimoniale di € 1.818,53 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA per il triennio 2017/2019, autocertificando il possesso di un diploma di qualifica professionale conseguito presso un istituto di San Marco di Castellabate, con punteggio di 100/100.

In forza di tale titolo otteneva molteplici contratti a tempo determinato come collaboratore scolastico. Dai controlli emergeva che il diploma era falso e che il lavoratore era privo di qualsiasi titolo di studio utile. Era poi condannato con sentenza irrevocabile per falso. L’invito a dedurre non veniva seguito da controdeduzioni e il convenuto non si costituiva, essendo dichiarato contumace.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto ritenuto pienamente provata la condotta illecita. Il numero di pergamena attestante il titolo apparteneva a uno stock assegnato a un istituto diverso; il lavoratore non figurava tra i qualificati; la sessione d’esame straordinaria non si era mai tenuta, come confermato dai docenti e dal coordinatore didattico, che disconoscevano le firme apposte ai verbali. L’elemento soggettivo è stato qualificato come dolo, per aver autodichiarato un titolo mai conseguito con coscienza e volontà di ingannare l’amministrazione.

Il nucleo della decisione riguarda le conseguenze dell’illecito sul piano del danno. La Sezione ha rimeditato il tradizionale indirizzo secondo cui l’illiceità della causa, ai sensi dell’art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro della tutela del rapporto, con restituzione integrale delle retribuzioni. Ha richiamato le proprie pronunce (sez. Lombardia n. 97 del 2024, n. 124 del 2024, n. 175 del 2024), che distinguono tre ipotesi con diverse conseguenze sul danno.

Nelle prestazioni non routinarie, che richiedono titoli di elevata specializzazione non posseduti, resta l’obbligo di restituzione integrale. Nelle prestazioni routinarie svolte da soggetto titolato con votazione inferiore, la PA non subisce danno, perché fruisce di una prestazione fungibile. Nelle prestazioni routinarie svolte da soggetto privo del titolo, il vantaggio per l’amministrazione è parziale e il danno va ridotto in quota percentuale.

Nel caso concreto, le mansioni di collaboratore scolastico consistono in accoglienza e sorveglianza degli alunni, pulizia dei locali, assistenza durante i pasti, custodia e ausilio agli alunni con disabilità. Sono prestazioni elementari e manuali, che non presuppongono specializzazioni. Poiché il convenuto era privo di qualsiasi titolo idoneo, la Sezione ha quantificato il danno nella metà dei compensi netti percepiti, pari a € 909,27, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal deposito, ponendo le spese di giudizio a carico del soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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