Notificazione invito a dedurre non interrompe prescrizione verso il destinatario (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 24 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la costituzione in mora contenuta nell’invito a dedurre ex art. 67, comma 8, c.g.c., con funzione interruttiva della prescrizione, è soggetta al regime di perfezionamento della notificazione disciplinato dall’art. 140 cod. proc. civ. e non a quello dell’art. 1335 cod. civ.. Non è invocabile la scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario, perché il pubblico ministero contabile avrebbe potuto interrompere la prescrizione con autonomo atto stragiudiziale ex art. 66, comma 1, c.g.c., senza avvalersi dell’invito a dedurre. La prescrizione si perfeziona, quindi, con il ricevimento della raccomandata informativa da parte del destinatario. In tema di occultamento doloso del danno ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, la condotta può essere anche commissiva ed è integrata dalla falsa rappresentazione della realtà idonea a impedire la circolazione delle informazioni agli ufficiali accertatori.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e la responsabile dell’Ufficio Affari Legali e Contenzioso, chiedendone la condanna solidale al risarcimento di oltre due milioni di euro. Il danno derivava dall’adozione di numerose ordinanze di archiviazione di procedimenti sanzionatori ex legge n. 689/1981, asseritamente prive di validi presupposti, in un contesto di scambio di utilità con soggetti politici.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 282/2024, dichiarava parzialmente prescritto il danno da disservizio e quello da mancata entrata relativo a una singola posizione, condannando il dirigente al pagamento di oltre un milione di euro. Proponevano appello principale la Procura regionale, dolendosi della declaratoria di prescrizione, e appello incidentale il dirigente, contestando nel merito gli addebiti residui.
La Motivazione della Corte
Sull’appello principale, il Collegio osserva che la Procura ha scelto di costituire in mora il presunto responsabile all’interno dell’invito a dedurre, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 67, comma 8, c.g.c. Questa opzione produce riflessi sul regime di perfezionamento della notificazione, regolato dall’art. 140 cod. proc. civ. e dai relativi adempimenti conseguenziali.
La scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato non è invocabile. Essa presuppone che l’atto non sia realizzabile se non con le forme processuali, mentre il pubblico ministero contabile avrebbe potuto interrompere la prescrizione con formale atto stragiudiziale ex art. 66, comma 1, c.g.c. Il principio tutela l’interesse del notificante a non subire l’esito intempestivo della notifica, ma la prescrizione incide sul piano sostanziale del diritto, dove prevale la tutela del destinatario.
Pertanto, l’invito a dedurre con effetti interruttivi si è perfezionato con il ricevimento della raccomandata informativa, quando il termine quinquennale era ormai spirato. La declaratoria di prescrizione pronunciata in primo grado è immune da censure e l’appello principale va respinto.
Sull’appello incidentale, il Collegio ricostruisce la disciplina dell’occultamento doloso del danno ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, che può assumere forme commissive o omissive e non richiede una condotta ulteriore rispetto a quella causativa del danno. La scoperta del danno coincide con una conoscenza affidabile degli elementi essenziali, di norma ravvisabile nel rinvio a giudizio. Il dirigente ha falsamente attribuito agli ispettori interni un rapporto redatto dalla Guardia di finanza, recidendo il circuito informativo di ritorno verso gli ufficiali accertatori: condotta idonea a integrare l’occultamento e a differire l’esordio della prescrizione.
Il sindacato del giudice contabile sulle scelte discrezionali è ammissibile sotto il profilo del rispetto dei fini e del non abuso dei mezzi. La motivazione delle archiviazioni, seriale e apodittica a fronte di un rapporto istruttorio articolato e di una maxi-sanzione, integra gli indici esteriori di abnormità. La sentenza penale di primo grado, non definitiva, è utilizzata come presunzione ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. Anche l’appello incidentale va respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.