Foro convenzionale del consumatore e clausola non vessatoria (Cass. civ. Sez. I n. 11500 del 01.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che individua un foro esclusivo coincidente con la residenza o il domicilio elettivo del consumatore non è nulla né vessatoria, poiché non stabilisce un foro diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u), Codice del Consumo. Il principio di derogabilità del foro del consumatore, che consente a questi di scegliere un foro diverso quando agisce come attore, non trova applicazione in presenza di una espressa previsione negoziale che stabilisce una competenza territoriale convenzionale esclusiva. La clausola, munita di doppia sottoscrizione, opera a vantaggio esclusivo del consumatore e non è suscettibile di declaratoria di nullità.

Il Fatto

Due clienti, residenti in Campobasso, avevano promosso un giudizio davanti al Tribunale di Bari nei confronti di una banca, per accertare l’inadempimento della convenuta per violazione dell’art. 21 T.U.F. e del Regolamento Consob n. 11522/1998, chiedendo la risoluzione di ordini di acquisto ai sensi dell’art. 1458 cod. civ. e la restituzione del capitale investito.

Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 24.06.2024, aveva declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Campobasso, rilevando che i contratti quadro per l’apertura di dossier titoli prevedevano una clausola di foro competente esclusivo coincidente con la residenza del consumatore. I clienti hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti censurano la decisione del Tribunale di Bari sostenendo che il consumatore, quando agisce come attore, possa rinunciare al foro inderogabile previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 5/2006, come affermato da Cass. civ., ord. n. 19061 del 28.9.2016 e ribadito da Cass. n. 12541 del 20 aprile 2022.

La Corte rigetta preliminarmente l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla banca per mancata allegazione dei documenti necessari ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. Richiamando Cass. n. 12844 del 13.05.2021, la Corte afferma che il ricorrente deve formulare l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, ma dal mancato deposito insieme al ricorso non discende la sanzione della improcedibilità, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale. L’omesso deposito non cagiona improcedibilità ove l’esame del fascicolo di ufficio non risulti indispensabile, come nel caso in cui dagli atti di parte si desumano gli elementi necessari (cfr. Cass. n. 7621 del 24.03.2017; Cass. n. 5108 del 03.03.2011; Cass. n. 729 del 20.01.2003).

Nel merito, la Corte osserva che il Tribunale di Bari ha ritenuto fondata l’eccezione di competenza in favore del Tribunale di Campobasso in ragione della clausola pattizia che ha fatto coincidere con il foro del consumatore il foro contrattuale stabilito dalle parti nel contratto quadro.

Il richiamo dei ricorrenti al principio di derogabilità del foro del consumatore sancito dall’art. 63 del codice del consumo, secondo cui tale foro è derogabile dal consumatore anche unilateralmente (cfr. Cass. n. 1875 e n. 5974 del 2012; Cass. n. 12541 del 2022), non trova applicazione in presenza di una espressa previsione negoziale che stabilisce una competenza esclusiva territoriale individuando un foro convenzionale. Tale pattuizione non è nulla, poiché individua il foro convenzionale proprio nel foro del consumatore, ed è munita di doppia sottoscrizione. Non è neppure vessatoria, poiché l’art. 33, comma 2, lett. u), Codice del Consumo presume vessatoria la clausola che stabilisca un foro diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore, mentre nel caso in esame la clausola opera a vantaggio esclusivo del consumatore, coincidendo con la sua residenza.

Ne consegue la competenza del Tribunale di Campobasso, davanti al quale il processo andrà riassunto nel termine di legge. Le spese di legittimità sono definite al merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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