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Rappresentanza apparente e affidamento incolpevole della banca (Cass. civ. Sez. I n. 27349 del 26.09.2023)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti bancari, l’operazione compiuta da un soggetto privo del potere di rappresentanza può essere riferita al titolare del conto in applicazione dei principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole, purché concorrano la buona fede del terzo che ha contrattato con il falso rappresentante e un comportamento colposo del rappresentato che abbia ingenerato nel terzo il ragionevole convincimento che il potere fosse stato effettivamente conferito. La mancata contestazione delle operazioni a fronte della regolare ricezione degli estratti conto, ovvero la tolleranza della movimentazione del conto da parte di soggetto non legittimato, integra un comportamento colposo idoneo a produrre l’altrui affidamento. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza svolta ad abundantiam, non costituendo essa una ratio decidendi.

Il Fatto

La società, titolare di un conto corrente bancario, conveniva in giudizio l’istituto di credito chiedendo il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, lamentando l’omesso controllo su alcune operazioni di addebito eseguite da una propria collaboratrice priva del potere di compiere atti dispositivi in sua rappresentanza. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte di appello, con la sentenza impugnata, respingeva il gravame. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato i motivi di ricorso, incentrati sul difetto di potere rappresentativo della collaboratrice e sulla conseguente non riferibilità delle operazioni alla società. In particolare, il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non spiegava la decisività dell’omesso esame del fatto riguardante il funzionamento delle ricevute bancarie, essendo stata la circostanza della loro provenienza dal sistema home banking comunque presa in considerazione dal giudice di merito.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui i principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole sono invocabili quando ricorrano la buona fede del terzo e un comportamento colposo del rappresentato. Nella fattispecie, la mancata contestazione delle operazioni documentate negli estratti conto, o anche la mancata ricezione degli stessi per negligenza della società, integrava un comportamento colposo idoneo a ingenerare nella banca il ragionevole convincimento che la collaboratrice fosse legittimata. L’ampia autonomia conferita alla stessa e l’utilizzo del timbro sociale hanno ulteriormente rafforzato tale convincimento.

Il terzo motivo è stato giudicato una mera petizione di principio, fondato sul presupposto della non riferibilità delle operazioni alla società, presupposto escluso proprio in applicazione dei principi sulla rappresentanza apparente. Il quarto motivo è stato dichiarato privo di decisività, in quanto censurava un’argomentazione della sentenza svolta ad abundantiam, che non costituiva ratio decidendi e non influenzava il dispositivo.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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