Furto aggravato: l’aggravante esclusa non fonda la procedibilità d’ufficio (Cass. pen. Sez. V n. 31855 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante ritualmente contestata ma esclusa dal giudice di primo grado non può essere ritenuta dal giudice di appello, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, né può produrre alcun effetto giuridico. Di essa, pertanto, non si può tenere conto ai fini della procedibilità del reato. Ove l’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, cod. pen. sia stata esclusa e non abbia inciso sul trattamento sanzionatorio, il delitto di furto aggravato ai sensi del solo art. 625, n. 2, cod. pen. è procedibile a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e, decorso il termine di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 150/2022 senza che la querela sia stata proposta, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per difetto della condizione di procedibilità.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28 novembre 2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord per il delitto di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi dell’art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen..
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la mancanza della condizione di procedibilità e sostenendo che l’aggravante dell’aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio non fosse stata specificamente contestata e fosse comunque insussistente. La questione della procedibilità del furto è così giunta davanti alla Corte.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso che, con unico motivo, deduca l’improcedibilità per difetto di querela di un reato per il quale tale forma di procedibilità sia stata introdotta successivamente alla sentenza impugnata. Ha poi dichiarato non condivisibile, in diritto, la prospettazione del ricorrente, perché l’imputazione conteneva il riferimento testuale all’art. 625, n. 7, cod. pen. e l’esplicita enunciazione della destinazione al pubblico servizio dell’energia sottratta.
Richiamando le Sezioni Unite n. 24906 del 2019, la Corte ha ribadito che l’aggravante di natura valutativa è adeguatamente contestata quando venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore. Nel caso concreto, pertanto, la contestazione risultava conforme ai requisiti richiesti e non si poneva alcun tema di contestazione suppletiva.
La questione relativa alla procedibilità è stata tuttavia rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ed è stata giudicata fondata. Dalla lettura della sentenza di primo grado emergeva infatti che il giudice aveva ritenuto sussistente la sola aggravante della violenza sulle cose, omettendo di riconoscere quella dell’esposizione a pubblico servizio e non deducendola nel giudizio di comparazione con le attenuanti generiche.
La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 20808 del 2019, secondo cui di una circostanza aggravante contestata ma esclusa dal giudice non si può tenere conto ad ogni effetto, e quello delle Sezioni Unite n. 31669 del 2016, che hanno precisato il significato del verbo “applicare”: l’aggravante è applicata solo quando esplichi uno degli effetti che le sono propri. Nel caso in esame l’aggravante era stata esclusa tanto nella motivazione quanto nel trattamento sanzionatorio e non aveva dispiegato alcun effetto.
Poiché tale statuizione non era stata impugnata dal pubblico ministero, il giudice di appello non poteva ritenerla, non rientrando nel potere d’ufficio della corte di appello ai sensi dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Ne è derivata la conferma dell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità.
Nota della Redazione
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