Giudicato interno sull’interesse ad agire blocca l’inammissibilità sopravvenuta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30458 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’applicabilità anche ai giudizi pendenti dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021, e la configurazione assunta dall’interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante secondo una concezione dinamica fino al momento della decisione, trovano il loro limite nell’espresso giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse. La parte che abbia visto disattesa in primo grado la propria eccezione di inammissibilità deve riproporla con appello incidentale o comunque in modo espresso e subordinato all’accoglimento del gravame principale. In difetto, sul punto si forma il giudicato e la sopravvenuta causa di inammissibilità non può essere rilevata in cassazione.
Il Fatto
Il contribuente conveniva in giudizio l’Istituto previdenziale davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l’accertamento negativo della pretesa contributiva sottesa a due avvisi di addebito. Deduceva di averne avuto conoscenza solo attraverso l’estratto di ruolo, la mancata notifica degli avvisi e la prescrizione dei crediti.
Il Tribunale riteneva ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo solo se diretta a far valere l’inesistenza o l’illegittimità della notifica; nel merito, ritenuta valida la notifica, dichiarava inammissibile la domanda. La Corte d’Appello accoglieva il gravame e dichiarava la nullità degli avvisi di addebito per essersi i crediti estinti per prescrizione. L’Istituto ricorreva allora per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 276 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che il giudizio era stato deciso sulla base del principio della ragione più liquida senza considerare la norma che sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.
La Corte ritiene il ricorso infondato. La disposizione invocata sancisce effettivamente l’inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo, ma con l’unico limite dell’intervenuto giudicato. Nella specie l’Istituto aveva eccepito l’inammissibilità con la costituzione in primo grado, ma il Tribunale aveva esplicitamente disatteso l’eccezione pronunciando sul punto.
A fronte di ciò il ricorrente avrebbe dovuto riproporre l’eccezione come motivo di appello incidentale, o comunque in modo espresso e subordinato all’accoglimento dell’appello principale. Ciò non è avvenuto, perché in appello l’Istituto aveva chiesto solo la conferma della sentenza di primo grado. Sulla questione si è dunque formato il giudicato e l’inammissibilità non può essere rilevata in sede di legittimità.
La Corte richiama il costante orientamento secondo cui l’applicabilità dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 ai giudizi pendenti e la ridefinizione dell’interesse ad agire trovano il loro limite nel giudicato interno sull’interesse, non potendo lo ius superveniens superare il giudicato formatosi sull’ammissibilità dell’azione (Cass. n. 4448 del 2023). Nello stesso senso si richiama Cass. n. 292 del 2025, secondo cui l’inammissibilità della tutela anticipata non incide sul giudicato già formatosi quando il giudice di merito abbia accolto il ricorso del contribuente con decisione non impugnata sul punto dall’amministrazione.
In virtù di tali principi il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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