Minimo contributivo e indennità da contratto individuale non caducato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30457 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contribuzione previdenziale, il venir meno del contratto integrativo aziendale che aveva previsto una determinata indennità non esclude che la stessa resti dovuta in forza dei contratti individuali, il cui trattamento non può essere peggiorato. La retribuzione imponibile non può essere inferiore a quanto stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi un importo superiore. La contrattazione aziendale può derogare in melius, ma non in peius, al livello retributivo assunto a parametro contributivo, essendo la materia previdenziale indisponibile. Rileva la retribuzione astrattamente dovuta, non quella concretamente erogata.
Il Fatto
Il comitato locale di Bolzano della Croce Rossa italiana impugnava davanti al Tribunale di Bolzano due verbali di accertamento e notificazione, dell’INPS e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, contestando la pretesa contributiva calcolata su alcune basi imponibili. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’impugnazione, escludendo dall’imponibile, per quanto qui rileva, l’indennità mensile, l’indennità di turno oraria e l’indennità di servizio piste.
L’INPS proponeva appello. La Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 28/2022, accoglieva parzialmente il gravame solo quanto all’indennità di servizio piste, includendola nella base imponibile, e lo rigettava nel resto, confermando l’esclusione dell’indennità mensile e di quella di turno oraria. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 153/1969, che sostituisce gli artt. 1 e 2 del d.l. n. 692/1945, recepito negli artt. 27 e 28 del t.u. approvato con decreto n. 797/1995 e più volte modificato, da ultimo dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989.
L’Istituto censura la sentenza per aver ritenuto escluse dalla retribuzione imponibile somme che i lavoratori avevano diritto di percepire in base ai rispettivi contratti individuali, sul presupposto che tali voci fossero state recepite in un accordo collettivo integrativo poi divenuto inefficace. In particolare, i contratti individuali prevedevano un’indennità di turno pari a euro 0,92 per ogni ora di soccorso prestata, sulla quale il datore di lavoro non aveva versato contribuzione perché riteneva l’indennità non più dovuta dopo la caducazione del contratto integrativo.
La Corte ritiene il motivo fondato. Il venir meno del contratto integrativo aziendale non esclude che l’indennità fosse ancora dovuta in ragione dei contratti individuali, rispetto ai quali la caducazione rappresenta un trattamento peggiorativo. Irrilevante è stabilire quale contratto collettivo fosse applicabile, perché, una volta riconosciuta l’indennità nei contratti individuali, essa concorreva a definire il minimale contributivo.
Il Collegio richiama l’art. 1 del d.l. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione superiore a quella del contratto collettivo. La norma richiama espressamente anche i contratti individuali.
Su questa linea si colloca la costante interpretazione della Corte, richiamata nella specie: Cass. n. 7194 del 2010, Cass. n. 19284 del 2017, Cass. n. 13840 del 2023, Cass. n. 4209 del 2023, Cass. n. 28972 del 2024 e, in un caso analogo, Cass. n. 23647 del 2025. Da esse si ricava che la contrattazione aziendale può derogare in melius ma non in peius al livello retributivo assunto a parametro contributivo, essendo la materia previdenziale indisponibile. L’individuazione del contratto leader attiene all’autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva, con esclusione di deroghe da parte dei contraenti.
Ne deriva che la contribuzione si calcola sul trattamento astrattamente dovuto al lavoratore in ragione del contratto collettivo o anche del contratto individuale, se questo riconosca una retribuzione maggiore. Non rileva la retribuzione concretamente erogata, ma quella individuata per via legislativa. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Trento, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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