Accordo aziendale disdettato: il lavoratore non conserva le condizioni di miglior favore come diritto acquisito (Cass. lav. 23479/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 23479/2026, data di pubblicazione 18 luglio 2026 (R.G.N. 13227/2023) – Presidente Carla Ponterio, Relatore Fabrizio Amendola.
Il principio di diritto
Nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni “in peius” per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077) che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale.
Il fatto
Alcuni lavoratori agivano nei confronti della società datrice per il ripristino delle condizioni di miglior favore previste da un accordo aziendale del 16 dicembre 1997, unilateralmente disdettato dall’azienda a decorrere dal 31 dicembre 2016. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano respingevano le domande – salvo, per una lavoratrice, il riconoscimento di una voce retributiva espressamente prevista nella lettera di assunzione – ritenendo che i contratti individuali non avessero incorporato le previsioni dell’accordo aziendale.
I lavoratori ricorrevano per cassazione con due motivi (violazione degli artt. 36 Cost. e 2103 c.c.), sostenendo che il legittimo recesso dall’accordo aziendale non li privasse dei diritti da esso derivanti per i contratti individuali già in essere.
La motivazione
La Corte esamina congiuntamente i motivi e li rigetta. I contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti, non essendo ammessa l’ultrattività fino a un nuovo regolamento collettivo (l’art. 2074 c.c. si porrebbe altrimenti in contrasto con l’art. 39 Cost.; Sez. U. n. 11325/2005). Le clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante per il periodo successivo alla scadenza, anche quando questa derivi da un legittimo recesso unilaterale da un contratto aziendale privo di termine.
Nella successione tra contratti collettivi, le modificazioni in peius sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti: le disposizioni collettive non si incorporano nel contratto individuale, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma, sicché il lavoratore non può conservare come acquisito un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente. La tesi dei ricorrenti – secondo cui i contratti individuali avrebbero incorporato le condizioni di miglior favore – è stata disattesa dai giudici di merito con un accertamento della volontà negoziale non adeguatamente censurato, non essendo stati indicati i canoni interpretativi asseritamente violati.
Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori.
Implicazioni pratiche
Il legittimo recesso da un accordo aziendale a tempo indeterminato fa venir meno, per il futuro, le condizioni di miglior favore da esso previste, senza che i lavoratori possano vantarle come diritti definitivamente acquisiti: le clausole collettive non entrano nel patrimonio individuale, ma operano come fonte esterna sostituibile. Fa eccezione soltanto il caso in cui il contratto individuale abbia effettivamente incorporato quelle condizioni mediante un rinvio recettizio; ma si tratta di un accertamento di fatto, sicché chi lo invoca deve censurare in modo specifico l’interpretazione del giudice di merito, indicando i canoni ermeneutici violati.
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