Giudizio di rinvio vincolato al principio di diritto della Cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 19896 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato. La correttezza giuridica del principio di diritto non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di successivi arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità. Ne consegue che le statuizioni della sentenza di cassazione precludono la riqualificazione della domanda originaria prospettata con i motivi di ricorso, quando essi siano diretti a conseguire il medesimo scopo pratico già escluso dal giudice di legittimità.

Il Fatto

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare e dalla caparra confirmatoria versata dal promissario acquirente. Al mancato perfezionamento del contratto definitivo seguono domande reciproche di recesso e risoluzione per inadempimento. Il Tribunale rigetta le domande del compratore e accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale delle venditrici, dichiarando la risoluzione ma ordinando la restituzione della caparra.

In appello la Corte distrettuale accoglie il gravame incidentale delle venditrici, accertando il recesso e il diritto di trattenere la caparra. La Cassazione, con una precedente pronuncia sulla stessa causa, cassa tale statuizione ritenendo inammissibile la domanda di recesso proposta per la prima volta in appello in sostituzione di quella di risoluzione. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale rigetta le domande delle venditrici. Esse ricorrono nuovamente in cassazione.

La Motivazione della Corte

I tre motivi di ricorso denunciano, sotto profili diversi, la violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e degli artt. 1385 e 1453 cod. civ., contestando la qualificazione della domanda riconvenzionale come domanda di risoluzione con risarcimento danni anziché come domanda di recesso con ritenzione della caparra, e lamentando l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla dedotta rinuncia al risarcimento.

La Corte esamina congiuntamente i motivi perché diretti al medesimo scopo pratico: dischiudere la prospettiva di una pronuncia di ritenzione della caparra, sul presupposto che già in primo grado la domanda di risarcimento dei danni ulteriori fosse stata rinunciata. Li ritiene tutti infondati.

Il ragionamento muove dalla precedente sentenza di cassazione sulla stessa causa, che aveva qualificato la domanda riconvenzionale originaria come domanda di risoluzione con richiesta di risarcimento danni, sebbene da liquidarsi in separato giudizio, e aveva ritenuto inammissibile la sostituzione di tale domanda con quella di recesso con ritenzione della caparra, richiamando Cass. Sez. Un. 533/2009. Tali statuizioni, osserva la Corte, precludono la riqualificazione della domanda cui aspira la ricorrente.

Il principio applicato è quello secondo cui i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, che non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme sostanziali o processuali o per errore del principio di diritto affermato. La relativa correttezza giuridica non è sindacabile neanche alla stregua di successivi arresti giurisprudenziali.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e con l’ulteriore somma dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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