Il patrimonio ingente non giustifica l’amministrazione di sostegno senza menomazione (Trib. Vallo della Lucania 07/07/2026)
Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, decreto del 7 luglio 2026 (R.G. 172/2026) — Presidente dott.ssa Mariachiara Sannino, estensore dott. Francesco D’Amato
Il principio
Un patrimonio rilevante, una scelta testamentaria sgradita ai familiari e un contesto conflittuale non giustificano l’amministrazione di sostegno contro la volontà dell’interessato, se manca la prova di una menomazione fisica o psichica incidente sulla capacità di curare i propri interessi.
Il fatto
Due nipoti chiedevano la nomina di un amministratore di sostegno per lo zio anziano, titolare di un ingente patrimonio, paventando il condizionamento esercitato da una conoscente e operazioni patrimoniali anomale.
La motivazione
Il Collegio ha valorizzato le dichiarazioni logiche e coerenti rese dall’interessato alla polizia giudiziaria e al giudice tutelare: egli viveva autonomamente, comprendeva il significato della misura e rivendicava la libertà di disporre dei propri beni. Gli atti penali potevano essere valutati come elementi fattuali, ma non dimostravano un’attuale menomazione. Né il patrimonio ingente rende necessaria in sé la misura. Il reclamo è stato rigettato nel rispetto degli artt. 2 e 13 Cost. e dell’art. 8 CEDU.
Implicazioni pratiche
L’amministrazione di sostegno tutela una fragilità funzionale concretamente accertata; non può servire a controllare scelte patrimoniali autonome o a comporre conflitti successori familiari.
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