Distanze: la prevenzione opera anche per la costruzione originariamente abusiva (Trib. Velletri 927/2026)
Tribunale di Velletri, Prima Sezione Civile, sentenza n. 927 del 13 aprile 2026 (R.G. 1325/2017) — Giudice dott.ssa Carlotta Bruno
Il principio
Il principio di prevenzione opera anche quando la costruzione più antica era originariamente abusiva: l’irregolarità urbanistica rileva nei rapporti con la pubblica amministrazione, mentre nei rapporti tra privati conta la data effettiva di edificazione.
Il fatto
I proprietari di un immobile chiedevano demolizione e ripristino per violazioni delle distanze, delle vedute, dello scolo delle acque e della distanza degli alberi rispetto alla proprietà confinante.
La motivazione
La CTU ha accertato che il fabbricato della convenuta era stato realizzato prima di quello degli attori. Poiché la disciplina locale non imponeva una distanza minima inderogabile dal confine, il Tribunale ha applicato il principio di prevenzione, richiamando Cass., Sezioni Unite, n. 10318/2016 e Cass. nn. 21173/2019 e 144/2016. Le vedute rispettavano il metro e mezzo previsto dall’art. 905 c.c.; gli allagamenti dipendevano dalla strada e non era provata la collocazione degli alberi.
Implicazioni pratiche
Chi chiede l’arretramento deve provare di avere costruito per primo. Il condono o l’abusività originaria non modificano l’ordine temporale rilevante nei rapporti di vicinato.
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