Imposta di registro e riqualificazione del conferimento: legittimazione passiva della conferitaria (Cass. civ. Sez. V n. 17225 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’Amministrazione finanziaria riqualifichi come cessione di ramo d’azienda il conferimento del ramo a sottoscrizione del capitale sociale, seguito dalla repentina cessione dell’intero capitale, i debitori d’imposta sono i cedenti e i cessionari delle quote, non la società conferitaria. Quest’ultima è priva di legittimazione passiva, poiché le quote sono l’oggetto immediato del negozio di cessione. L’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come interpretato dalla Consulta nella sentenza n. 158 del 2020, configura l’imposta di registro come imposta d’atto: rilevano gli effetti giuridici desumibili dall’atto presentato, non gli elementi extratestuali o gli atti collegati. Ne deriva che l’avviso di liquidazione ex art. 20 non è atto antielusivo e non richiede il contraddittorio preventivo.
Il Fatto
La società ricorrente, conferitaria di un ramo d’azienda, impugnava l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate aveva riqualificato come cessione d’azienda il conferimento del ramo a sottoscrizione del capitale sociale, seguito dalla successiva cessione delle quote societarie. A fronte dell’imposta fissa corrisposta, l’Ufficio liquidava la maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale.
La Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingevano le difese della contribuente. La società ricorreva quindi per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente il secondo motivo, con cui la ricorrente deduceva l’intervenuto giudicato favorevole formatosi verso un condebitore solidale. Il motivo è infondato: nel giudizio instaurato contro più condebitori, la sentenza favorevole passata in giudicato solo verso taluno di essi per difetto di impugnazione non può essere opposta dagli altri, né rilevata d’ufficio, per impedire l’esame dell’impugnazione. L’art. 1306 cod. civ. riguarda l’ipotesi diversa della sentenza resa in un giudizio cui i condebitori non abbiano partecipato.
La Corte ritiene poi infondato il terzo motivo e accoglie il quarto, assorbendo i restanti. Sul punto richiama la sentenza n. 158 del 2020 della Corte costituzionale, che ha qualificato l’imposta di registro come imposta d’atto, confermando la legittimità dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 nella parte in cui limita la qualificazione agli effetti giuridici desumibili dall’atto registrato. Da ciò deriva che l’obbligo di contraddittorio preventivo non opera per i tributi non armonizzati in assenza di specifica previsione normativa, e che l’art. 20 non configura una disposizione antielusiva, bensì una regola interpretativa.
Sul piano sostanziale, la Corte afferma che, se l’Agenzia ritiene tassabile come cessione di ramo d’azienda l’operazione complessiva, debitori dell’imposta sono i cedenti e i cessionari del capitale sociale. La società conferitaria resta estranea al rapporto tributario, poiché non è parte sostanziale del negozio di cessione effettivamente realizzato.
Il Collegio richiama sul punto due precedenti analoghi (Cass. nn. 39772/2021 e 8542/2016), che hanno dichiarato priva di legittimazione passiva la conferitaria, essendo le quote oggetto immediato della cessione tra le parti, uniche soggette passive dell’imposta. La sentenza impugnata è quindi cassata; non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese sono compensate per il consolidarsi della giurisprudenza.
Nota della Redazione
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