Liquidazione spese processuali: obbligo di motivazione sullo scostamento dai parametri (Cass. civ. Sez. V n. 9033 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice che, in presenza di specifica richiesta, determini il compenso professionale in misura inferiore ai valori tariffari minimi deve dare adeguata motivazione delle ragioni dell’eliminazione o della riduzione delle voci operata. Tale obbligo sussiste anche quando il giudice non sia vincolato ai valori medi della tariffa, potendo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo, poiché la motivazione è necessaria ogni volta che si aumentino o diminuiscano ulteriormente gli importi, per rendere controllabili le ragioni e la misura dello scostamento. La motivazione deve inoltre tenere conto della data di ultimazione del mandato difensivo e del valore della controversia. Il difetto di motivazione sul punto integra violazione dei parametri regolamentari e consente il sindacato di legittimità sulla conformità della liquidazione agli atti e alle tariffe.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di intimazione per IRAP e IVA, relativo a un accertamento effettuato nei confronti di una società, della quale il ricorrente era socio accomandante, disponendo la compensazione delle spese. La Commissione tributaria regionale, in sede di appello, riformava quel capo della decisione e condannava l’Ufficio al pagamento delle spese, liquidandole in complessivi euro 5.500,00, oltre accessori.
Il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, 91 cod. proc. civ. e dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, sostenendo che la CTR si fosse discostata, nella liquidazione, dai valori stabiliti dal regolamento. Il secondo motivo lamentava la nullità della sentenza per motivazione apparente, non avendo la CTR illustrato le ragioni dello scostamento dai parametri né rispettato i minimi tariffari.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento — Cass. n. 44040/2009, Cass. n. 20604/2015, Cass. n. 12537/2019, Cass. n. 25788/2020 — secondo cui il giudice, in presenza di specifica richiesta, non può limitarsi a una globale determinazione del compenso in misura inferiore a quella richiesta, ma ha l’onere di motivare l’eventuale eliminazione e la riduzione delle voci operate, così da consentire il sindacato di legittimità sulla conformità della liquidazione agli atti e alle tariffe.
Il Collegio precisa che l’obbligo motivazionale non viene meno per il fatto che il giudice non sia vincolato ai valori medi della tariffa. La motivazione resta doverosa ogni volta che si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, perché siano controllabili le ragioni dello scostamento e la sua misura (Cass. n. 89 del 2021; Cass. n. 19989 del 2021).
Nel caso concreto la sentenza impugnata non lascia evincere quali siano i parametri in base ai quali la CTR ha quantificato il compenso, in considerazione della data di ultimazione del mandato difensivo (Cass. n. 31884/2018), né spiega per quale motivo lo abbia liquidato al di sotto dei valori tariffari minimi stabiliti in relazione al valore della controversia.
Il primo motivo è pertanto accolto. L’esame del secondo resta assorbito. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio.
Nota della Redazione
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