Imposta di soggiorno non riversata: giurisdizione contabile e responsabilità del gestore (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 106 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di struttura ricettiva che, in forza del regolamento comunale, riscuote l’imposta di soggiorno dagli ospiti con obbligo di riversamento al comune, è tenuto a versare somme di natura pubblica e risponde del loro mancato riversamento davanti alla Corte dei conti. La qualifica di responsabile di imposta attribuita dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 non lo rende soggetto passivo del tributo, né sottrae la controversia alla giurisdizione contabile: il soggetto passivo resta l’ospite, mentre il gestore, ricevendo denaro a destinazione pubblica, opera in qualità di agente contabile e depositario di pecunia pubblica ai sensi dell’art. 44 del T.U. n. 1214/1934. Ne segue la configurabilità della responsabilità amministrativa per il danno cagionato all’ente locale.
Il Fatto
Il Procuratore Regionale conveniva in giudizio davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, una società di gestione alberghiera e il suo legale rappresentante, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno patrimoniale in favore del Comune di Rimini.
Il Comune aveva segnalato alla Procura l’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno riscossa nel 2022 a carico degli ospiti di tre strutture ricettive, nonostante la presentazione delle dichiarazioni riepilogative mensili e l’emissione di avvisi di accertamento esecutivo. Un concessionario della riscossione aveva concesso una dilazione, poi revocata, con pagamenti solo parziali. I convenuti, regolarmente citati, non si costituivano e non presentavano deduzioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara anzitutto la contumacia dei convenuti, raggiunti dalla notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. Verifica poi, perché rilevabile d’ufficio, la propria giurisdizione, seguendo e condividendo l’impostazione della Procura attrice.
Il punto di partenza è il consolidato orientamento del giudice della giurisdizione e del giudice contabile (Cass. Sez. Un. n. 19654/2018; Corte dei conti SS.RR. QM n. 22/2016): quando il regolamento comunale esternalizza la riscossione dell’imposta con obbligo di riversamento in capo al gestore, tra questi e il comune si instaura un autentico rapporto di servizio connotato da compiti contabili. Il presupposto della responsabilità amministrativa è infatti una relazione funzionale tra autore dell’illecito ed ente danneggiato, configurabile anche fuori del rapporto organico.
La Corte affronta la questione centrale: se l’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 e integrato dall’art. 25, comma 3-bis, d.l. n. 41/2021, nonché oggetto di interpretazione autentica ad opera dell’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, abbia devoluto le controversie al giudice tributario. L’orientamento che lo sostiene, pure avallato da qualche isolato intervento della Cassazione, è respinto. Il responsabile di imposta, ai sensi dell’art. 64, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, si aggiunge in funzione di garanzia al debitore, ma non è soggetto passivo del tributo, che resta l’ospite della struttura. L’albergatore non adempie a un proprio obbligo tributario, ma riceve dal soggetto passivo somme che deve riversare al comune: si tratta di coobbligazione secondaria o dipendente.
Da qui la qualificazione del gestore come agente contabile. Egli conserva denaro pubblico — il versamento dell’ospite a titolo di imposta non è ricavo — e rientra dunque nell’art. 44 del T.U. della Corte dei conti, che devolve alla giurisdizione contenziosa i conti di coloro che riscuotono, pagano, conservano o maneggiano danaro pubblico. La Corte richiama l’analogia con le società concessionarie di opere e servizi pubblici, con gli istituti bancari tesorieri e con il notaio, anch’egli responsabile di imposta e sottoposto alla giurisdizione contabile.
Nel merito la domanda è accolta: i convenuti non hanno contestato l’incasso e il mancato riversamento della somma, né hanno preso posizione sui fatti, come imponeva l’art. 90, comma 2, cod. giust. cont. La condanna è quindi pronunciata in solido, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli inadempimenti fino al deposito, e spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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