Diniego di discarico del concessionario per riscossione negligente e rideterminazione della somma (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 168 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal concessionario della riscossione avverso il diniego di discarico, il giudice contabile non esercita un sindacato demolitorio sull’atto amministrativo, ma accerta la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Il diniego è legittimo quando il concessionario non dimostra di aver adempiuto con diligenza alla propria obbligazione, essendo la riscossione attività disordinata, episodica e frazionata, con lunghe pause procedurali e atti esecutivi non perfezionati, idonea a determinare la prescrizione dei crediti. In tal caso non rileva la sopravvenuta rottamazione dei carichi, poiché la possibilità di un esito utile della procedura era già compromessa. Sulla somma dovuta, la definizione agevolata pari a un ottavo dell’importo iscritto a ruolo presuppone il pagamento nel termine di novanta giorni; in caso di rigetto del ricorso resta dovuta la misura di un terzo, venendo meno la ratio della riduzione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’affidamento al concessionario, da parte di un ente locale, della riscossione dei crediti comunali. L’ente avviava una verifica su centoquarantadue partite e, ritenute non fondate le risposte ricevute, adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico delle somme non riscosse. Il concessionario impugnava i provvedimenti dinanzi alla Sezione giurisdizionale, contestando i vizi del procedimento e, nel merito, l’insussistenza del potere di controllo dell’ente.
Il giudizio subiva una lunga sospensione per un duplice intervento della Corte costituzionale, che ha ricondotto i rapporti tra le parti alla disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Riassunta la causa, il concessionario ribadiva le proprie argomentazioni, mentre l’ente e il pubblico ministero concludevano per l’infondatezza del ricorso. All’udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio: l’azione promossa dal concessionario ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), cod. giust. cont. non è demolitoria dell’atto, ma verte sul diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili. Ne discende che i vizi dell’attività amministrativa rilevano solo in quanto si riflettano sul diritto al rimborso.
La Corte richiama la propria precedente decisione della Sezione, che ha ritenuto applicabile la normativa ordinaria e ha escluso che il concessionario possa essere dichiarato inadempiente per il solo ritardo nella comunicazione di inesigibilità, in virtù del principio del ragionevole affidamento sull’applicabilità della normativa derogatoria. Resta però necessario verificare i presupposti sostanziali del discarico e l’esito dell’attività svolta anche dopo il diniego.
Sul punto decisivo, il Collegio accerta che la documentazione prodotta evidenzia una riscossione disordinata, episodica e frazionata, con verifiche patrimoniali effettuate a notevole distanza dalla notifica delle cartelle e atti esecutivi non tempestivi né perfezionati. I preavvisi di fermo e il pignoramento risultano privi di esito; l’attività si è sostanzialmente limitata alla notifica di ingiunzioni e avvisi di intimazione. Ne deriva la prescrizione di parte dei crediti e la sussistenza dei presupposti del diniego ex art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999.
Il Collegio ritiene invece di accogliere parzialmente il ricorso per le partite dichiarate totalmente a residuo, poiché rispetto a esse l’avvenuta riscossione esclude la legittimità del diniego. Il concessionario resta tenuto a versare per intero quanto dichiarato di aver riscosso. Non rileva la sopravvenuta normativa sulla rottamazione dei carichi, essendo già gravemente pregiudicata la possibilità di esito positivo.
Sul quantum, il Collegio esclude l’applicabilità della definizione agevolata di un ottavo: essa presuppone il pagamento nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento definitivo. In caso di proposizione e rigetto del ricorso, l’importo dovuto è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese. La complessità del quadro normativo giustifica l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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