Imposta unica scommesse: bookmaker estero soggetto passivo, solidarietà paritetica con il CTD (Cass. civ. Sez. V n. 2775 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, il bookmaker estero che raccolga scommesse sul territorio italiano per il tramite di propri centri di trasmissione dati è soggetto passivo del tributo anche per le annualità antecedenti al 2011, realizzando in Italia il presupposto impositivo. La solidarietà tra bookmaker e gestore di ricevitoria (CTD) è paritetica e non dipendente, poiché entrambi pongono in essere un autonomo fatto di gestione indice di capacità contributiva. Ne deriva che la pretesa erariale può essere rivolta indifferentemente a ciascun coobbligato, senza obbligo di escussione preventiva e salva la rivalsa interna. L’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220/2010 non contrasta con il diritto unionale né con il principio di legittimo affidamento in relazione alla posizione del bookmaker.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha notificato a una società di diritto maltese esercente attività di raccolta scommesse, priva di concessione, un avviso di accertamento per il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse relativa all’anno 2008. La pretesa impositiva era stata contestata quale obbligato in solido con il titolare della ditta individuale che, per conto della società, svolgeva l’attività di ricevitoria (CTD).
I ricorsi proposti dalla società, dalla controllante e dal CTD, previa riunione, sono stati parzialmente accolti in primo grado limitatamente alle sanzioni. In appello la Commissione tributaria regionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere nei confronti del CTD e ha rigettato il gravame delle società. Queste ultime hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi quattro motivi, riguardanti la compatibilità dell’imposizione con il diritto unionale e con le pronunce costituzionali intervenute sulla materia. Richiamando Cass. n. 8757 del 2021 e il successivo consolidato orientamento, il Collegio conferma che l’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220/2010 ha natura interpretativa e che l’imposta è dovuta anche in assenza di concessione.
La Corte ricostruisce il quadro tracciato dalla Corte cost. n. 27 del 2018: l’illegittimità costituzionale ha riguardato le sole ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011, restando esclusa la possibilità di traslazione dell’imposta in ragione della già cristallizzata determinazione delle commissioni. Per il bookmaker, invece, il presupposto impositivo era già fondato sulla scommessa raccolta in Italia, senza margini di dubbio.
Quanto alla qualificazione del vincolo solidale, la Corte chiarisce che la solidarietà paritetica ricorre quando ciascun coobbligato realizza un autonomo fatto di gestione. Diversamente, lo schema della solidarietà dipendente opera quando un coobbligato, pur privo di fatto indice di capacità contributiva, si trovi in posizione collegata al fatto imponibile per un rapporto estraneo al fisco. Nella specie entrambi i soggetti partecipano all’organizzazione e all’esercizio delle scommesse.
La Corte affronta poi il profilo unionale. La sentenza Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18 ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri, applicandosi il tributo a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano. Il settore dei giochi non è armonizzato e gli obiettivi di tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico giustificano le restrizioni. Le considerazioni sulla pretesa natura sanzionatoria dell’imposizione sono prive di fondamento, non ravvisandosi finalità afflittiva.
Il quinto motivo, relativo al contraddittorio endoprocedimentale, è infondato. Richiamando Sezioni Unite n. 24823 del 2015, la Corte ribadisce che, fuori dai tributi armonizzati, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. Il sesto motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, riguardando la disciplina della rivalsa estranea al perimetro del giudizio. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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